Omesso visto conformità o da soggetto non abilitato è violazione formale (Cass. civ. Sez. V n. 26394 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata apposizione, o l’apposizione da parte di un soggetto privo della prescritta abilitazione, del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge un credito IVA compensabile non integra, di per sé, una violazione sostanziale, né è equiparabile all’omesso versamento, ove sia accertata l’esistenza del credito e non risulti compromessa l’attività di controllo dell’Amministrazione. Tale conclusione vale anche dopo la modifica dell’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009 operata dall’art. 3 del d.l. n. 50 del 2017. Il recupero del credito è quindi illegittimo quando il credito risulti esistente e non contestato e la violazione resti confinata sul piano formale. La funzione pubblicistica del visto, ribadita dalla Corte costituzionale n. 144 del 2024, non determina automaticamente la perdita del diritto alla compensazione.
Il Fatto
La società contribuente aveva esposto nella dichiarazione IVA per il 2017 un credito d’imposta che aveva poi utilizzato in compensazione nelle annualità 2018 e 2019. La dichiarazione era stata trasmessa con l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista che, nel periodo 2016-2020, non risultava iscritto nell’apposito registro dei soggetti abilitati.
L’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione il credito, con interessi e sanzioni. La Corte di giustizia tributaria di primo grado e, in appello, quella di secondo grado avevano confermato la legittimità dell’atto, ritenendo che la società avesse l’onere di verificare i requisiti del professionista prima di conferirgli l’incarico. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si lamentava la violazione delle norme sul legittimo affidamento e sul contraddittorio endoprocedimentale, è stato ritenuto infondato. La Corte ha escluso che la fattispecie rientrasse nell’ambito applicativo dell’art. 6, comma 2, della legge n. 212 del 2000: il dovere dell’ufficio di informare il contribuente può sorgere solo in presenza di circostanze specifiche idonee a fondare un affidamento tutelabile ai sensi dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000. Nella specie tali circostanze non sussistevano, poiché l’onere di accertare l’iscrizione del professionista ricadeva sulla contribuente.
Il secondo motivo, relativo alla natura meramente formale della violazione, è stato invece accolto. La Corte ha ricostruito la disciplina del visto di conformità, distinguendo il visto “leggero” di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997 dal visto “pesante”, e ha richiamato la giurisprudenza penale (Sez. pen. n. 19672 del 2019 e Sez. pen. n. 14954 del 2024), che ne ha affermato la natura di controllo non meramente formale sull’attività del professionista.
Su questa base la Corte ha confermato l’orientamento secondo cui l’inosservanza dell’obbligo di apposizione del visto, una volta accertata la spettanza sostanziale del credito, si risolve in un’infrazione puramente formale, non equiparabile all’omesso versamento (Cass. n. 5289 del 2020; Cass. n. 7154 del 2025). La modifica normativa del 2017 non muta tale conclusione: il legislatore ha distinto il visto “infedele” dal visto “omesso”, ma la previsione del recupero non elide la necessità di verificare in concreto l’offensività della condotta.
Infine, il terzo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sui motivi di gravame, è stato rigettato: il rigetto dell’appello ha comportato l’assorbimento dei restanti motivi, con la conseguenza che il vizio non è configurabile. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese.
Nota della Redazione
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