Sviamento delle commesse e bancarotta distrattiva post-fallimentare (Cass. pen. Sez. V n. 30338 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo sviamento delle commesse in danno di una società non integra di per sé il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, poiché manca un atto di disposizione di poste attive già presenti nel patrimonio dell’imprenditore, ma può assumere rilievo quale bancarotta impropria da operazioni dolose ai sensi dell’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., ove si sostanzi in una pluralità di atti funzionalmente coordinati e idonei a cagionare il dissesto. Lo svuotamento del patrimonio della società controllata, che rappresenti un asset rilevante ai fini della garanzia patrimoniale dei creditori della controllante poi fallita, può integrare il reato di bancarotta distrattiva post-fallimentare ai sensi dell’art. 216 legge fall. in danno di quest’ultima, concorrendo con la bancarotta impropria riferita alla prima procedura. Sul piano processuale, il controllo di legittimità in materia cautelare non comprende la revisione degli elementi fattuali, ma si limita alla congruità della motivazione.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava la custodia cautelare in carcere a un indagato, già amministratore di fatto di più società, per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, autoriciclaggio e bancarotta impropria da operazioni dolose, aggravati dall’agevolazione mafiosa. Le condotte, secondo l’accusa, consistevano nello sviamento dei lavori in subappalto in danno di una società e nel successivo svuotamento del suo patrimonio, con ripercussioni sull’attivo fallimentare di altra società fallita.
Dopo l’annullamento con rinvio di una prima ordinanza del Tribunale del riesame, quest’ultimo, in sede di rinvio, confermava la misura. L’indagato ricorreva per cassazione deducendo sei motivi, tra cui la contraddittorietà della motivazione sull’asserita distrazione, la configurabilità dell’autoriciclaggio, la mancanza del requisito soggettivo nella bancarotta impropria, l’inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore e il difetto di motivazione sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo, il Collegio chiarisce che la sentenza di annullamento non aveva escluso la rilevanza penale dello sviamento delle commesse, ma aveva ritenuto che esso non integrasse la bancarotta distrattiva, difettando l’atto di disposizione di poste attive. La medesima condotta, valutata nella sua unitarietà funzionale, può però sostanziarsi in un abuso o infedeltà nell’esercizio della funzione gestoria e integrare la bancarotta impropria da operazioni dolose, ove una pluralità di atti coordinati sia idonea a cagionare il dissesto.
Il Tribunale del riesame, recependo le indicazioni della sentenza di annullamento, ha correttamente distinto le due procedure fallimentari. Lo svuotamento del patrimonio della società controllata, principale asset della fallita, ha determinato un effetto distrattivo in danno di quest’ultima, integrando così la bancarotta distrattiva post-fallimentare. I due reati concorrono, riferendosi a procedure diverse e a condotte eterogenee. La Corte precisa che la distrazione non viene meno se la controllata non era l’unica attività della fallita: è sufficiente che avesse significativa rilevanza ai fini della garanzia patrimoniale dei creditori.
Quanto al dolo, i giudici di merito hanno ricostruito la dolosa preordinazione del programma criminoso finalizzato al depauperamento dell’asset fallimentare. Le censure sulla lettura delle intercettazioni sono inammissibili, in quanto versate in fatto: il controllo di legittimità non comprende la revisione degli elementi materiali e fattuali, ma solo la congruità della motivazione.
Sul secondo motivo, relativo all’autoriciclaggio, la Corte rileva l’inammissibilità per genericità delle censure, non essendovi confronto con la motivazione che ha individuato il reato presupposto, le interposizioni fittizie e gli espedienti diretti a impedire la ricostruzione della provenienza dei proventi.
Sul terzo motivo, la Corte osserva che la bancarotta impropria per operazioni dolose è reato proprio, ma una parte consistente delle condotte, ovvero la sistematica omissione del pagamento dei tributi, era stata posta in essere dagli amministratori prima della nomina dell’amministratore giudiziario, con un debito verso l’erario già pari a 900.000 euro. Tale condotta, secondo la giurisprudenza richiamata, è sufficiente a configurare il reato. La motivazione per relationem è stata inoltre ritenuta adeguata, avendo il Tribunale effettuato autonome valutazioni.
Sul quarto e quinto motivo, la Corte reputa sufficiente la motivazione sull’aggravante di agevolazione mafiosa e sull’attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore. La sanzione di inutilizzabilità prevista dall’art. 16-quater, comma 9, legge n. 82/1991 non si applica alle precisazioni e integrazioni di fatti già riferiti nei termini, sempre che non indichino nuovi episodi. Sul sesto motivo, le esigenze cautelari risultano adeguatamente motivate, essendo la condotta proseguita nel tempo sino a ottobre 2023.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.