Sviamento di commesse e bancarotta post-fallimentare dell’asset della fallita (Cass. pen. Sez. V n. 30339 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo svuotamento del patrimonio sociale di una società, realizzato mediante lo sviamento delle commesse e della clientela in favore di imprese concorrenti, non integra di per sé bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, poiché le commesse non ancora acquisite costituiscono una mera aspettativa e non poste attive già presenti nel patrimonio. Tale condotta assume invece rilievo quale operazione dolosa ai sensi dell’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., quando si sostanzi in una pluralità di atti funzionalmente coordinati, idonei a causare il dissesto. Qualora la società spogliata costituisca un asset patrimoniale rilevante di altra società già fallita, il medesimo svuotamento produce un effetto distrattivo anche ai danni di quest’ultima, integrando il reato di bancarotta fraudolenta post-fallimentare. Le due fattispecie concorrono, riferendosi a procedure fallimentari diverse e a condotte distinte.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato, già amministratore di fatto di più società, per bancarotta fraudolenta patrimoniale, autoriciclaggio e bancarotta impropria da operazioni dolose, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Secondo l’accusa, dopo il fallimento di una società e il sequestro di un’altra, gli indagati avevano distratto i lavori in subappalto concessi a quest’ultima, contribuendo al suo dissesto e pregiudicando indirettamente l’attivo della fallita.
Il Tribunale del riesame aveva dapprima dichiarato inammissibile l’istanza per rinuncia del difensore; la Cassazione aveva annullato con rinvio, rilevando che la rinuncia proveniva da difensore privo di procura speciale. In sede di rinvio il Tribunale aveva confermato la misura, e l’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo, che si fondava sulla precedente sentenza di annullamento relativa a un coindagato, i giudici chiariscono la portata di quel provvedimento: l’assegnazione dei singoli lavori alle ditte subappaltatrici è frutto di scelta discrezionale e costituisce, per l’impresa, una mera aspettativa. Ciò non rende però lecita la condotta di sviamento delle assegnazioni, che non integra la bancarotta distrattiva ma può assumere rilievo come operazione dolosa.
Il Tribunale del riesame, dopo la riformulazione dei capi di imputazione, ha ricostruito le due procedure fallimentari in modo distinto. Lo sviamento della clientela costituisce l’operazione dolosa causativa del dissesto della società spogliata; lo svuotamento del patrimonio di quest’ultima rappresenta il risultato distrattivo conseguito ai danni della fallita, della quale la prima era un asset patrimoniale. Le due fattispecie concorrono, riferendosi a procedure diverse.
La Corte ritiene infondata la censura secondo cui il Tribunale non avrebbe verificato l’effettiva configurabilità dell’ipotesi. Anche il fatto che la fallita svolgesse altre attività e continuasse a produrre reddito non esclude che il ramo ceduto ne costituisse un asset rilevante: è sufficiente che la società spogliata avesse significativa rilevanza ai fini della garanzia patrimoniale per i creditori della fallita. Il dolo è stato ricostruito come preordinazione del programma criminoso.
Quanto alla bancarotta impropria, la Corte osserva che una parte consistente delle operazioni dolose, ossia la sistematica omissione del pagamento dei tributi, è stata posta in essere prima della nomina dell’amministratore giudiziario; già tale condotta, con un debito verso l’erario di 900.000 euro, è sufficiente a configurare il reato. La motivazione per relationem è stata integrata da autonome valutazioni. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.