Acquirente stabile di droga e partecipazione all’associazione per narcotraffico (Cass. pen. Sez. V n. 30340 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La veste di partecipe ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può essere riconosciuta al soggetto che si renda disponibile ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico in modo da determinare un durevole rapporto con i fornitori. Il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo se risulta che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dell’approvvigionamento continuativo, dal contenuto economico delle transazioni e dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio. È necessario, inoltre, che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune. Il controllo di legittimità sugli indizi e sulle esigenze cautelari resta circoscritto alla congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente è indagato per la ritenuta partecipazione a un’associazione per delinquere dedita al narcotraffico, con il ruolo di stabile spacciatore nell’ambito di un gruppo operante su una piazza di spaccio, e per i connessi reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in concorso con altri coindagati.
Il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, valorizzando i dialoghi oggetto di captazione e l’identificazione dell’indagato come utilizzatore di un nickname di messaggistica. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione associativa, all’identificazione come interlocutore dei messaggi e alla sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di partecipazione al sodalizio. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ricorda che la veste di partecipe può essere riconosciuta a chi si renda disponibile a fornire o ad acquistare le sostanze di cui l’associazione fa traffico, in modo da determinare un rapporto durevole, ancorché non esclusivo. Non ostano la diversità degli scopi personali o dell’utile perseguito dai singoli partecipi.
Il collegio precisa però la condizione ulteriore: la fornitura deve assumere, per stabilità, continuità, modalità, rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, secondo un ragionamento controfattuale di cui il giudice deve dare conto, un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la propria fetta di mercato.
Sul piano soggettivo, la costante disponibilità ad acquistare le sostanze del sodalizio può integrare la condotta di partecipazione solo se si accerta la coscienza e volontà di far parte dell’associazione, di contribuirne al mantenimento e di favorirne il fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.
Nel caso concreto, la Corte ritiene che il Tribunale abbia motivato in modo logico sulla sussistenza di stabili intese fra l’indagato e il coindagato e di modalità abituali di scambio, valorizzando il tenore dei messaggi, ritenuti idonei a disvelare il ruolo di referente fisso dell’associazione. Le doglianze difensive sono giudicate aspecifiche, perché non si confrontano con la motivazione resa. La Corte ribadisce di non disporre di alcun potere di revisione degli elementi fattuali, dello spessore degli indizi né delle caratteristiche soggettive dell’indagato, rientrando tali apprezzamenti nel compito esclusivo del giudice della cautela e del riesame.
Infondata è anche la censura sulla presunta sovrapponibilità tra associazioni, trattandosi di doglianza inedita e non documentata. Inammissibile il motivo sull’identificazione dell’indagato come interlocutore dei messaggi, perché volto a sovvertire una valutazione di fatto. Inammissibile, infine, il motivo sulle esigenze cautelari, non risultando indicati elementi di rescissione dal sodalizio idonei a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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