Nessun interesse alla revoca dell’ordine di demolizione dopo l’acquisizione al patrimonio comunale (Cass. pen. Sez. III n. 30366 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati edilizi, l’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio del Comune, disposta ai sensi dell’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001, fa cessare l’interesse alla revoca o alla sospensione dell’ordine di demolizione in capo al precedente proprietario del bene, che deve ritenersi terzo estraneo alle vicende giuridiche dell’immobile. Esaurita la procedura ablatoria, il precedente proprietario è privato della titolarità e disponibilità del bene e versa nella condizione di impossibilità materiale di eseguire l’ordine. Il solo richiamo all’art. 1, comma 65, della legge della Regione Campania n. 5 del 2013 non basta a radicare un interesse attuale alla revoca, quando la prospettiva di assegnazione dell’alloggio rimane meramente potenziale, per difetto di elementi univoci che ne rendano almeno possibile l’applicazione concreta.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui due ricorrenti chiedevano la revoca dell’ordine di demolizione emesso in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, divenuta irrevocabile nel 2002, relativa ad abusi edilizi commessi nel Comune di Vico Equense.

Avverso l’ordinanza le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e l’inosservanza della legge della Regione Campania n. 5 del 2013. La difesa sosteneva che l’art. 1, comma 65, di tale legge, ancora vigente, riconoscerebbe un interesse giuridicamente tutelato in capo a chi occupava l’immobile al momento dell’acquisizione al patrimonio comunale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato i ricorsi infondati. Il ragionamento muove da un presupposto non contestato: l’avvenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio del Comune di Vico Equense, disposta ai sensi dell’art. 31, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001.

Su questa base i giudici di legittimità richiamano il principio più volte affermato dalla sezione, secondo cui l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo fa cessare l’interesse alla revoca o alla sospensione dell’ordine di demolizione in capo al precedente proprietario, che diviene terzo estraneo rispetto alle vicende giuridiche del bene. Il Collegio cita in particolare Sez. III n. 35203 del 18.06.2019 e Sez. III n. 45432 del 25.05.2016.

La ratio è duplice. Da un lato, esaurita la procedura ablatoria con il provvedimento di acquisizione — che costituisce titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari — il precedente proprietario perde titolarità e disponibilità del bene. Dall’altro, egli versa nell’impossibilità materiale di eseguire l’ordine di demolizione, non potendo compiere atti di intervento su una cosa altrui.

Quanto alla legge regionale, la Corte conviene con la difesa sul fatto che l’art. 1, comma 65, della legge della Regione Campania n. 5 del 2013 sia ancora vigente, e ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 7 del 23 gennaio 2023, ha dichiarato inammissibile la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Napoli con ordinanza del 24 febbraio 2020.

Tale disposizione, tuttavia, non vale di per sé a qualificare l’interesse delle ricorrenti. La prospettiva di assegnazione dell’immobile è rimasta meramente potenziale, non risultando comprovata l’esistenza, né la programmazione, di iniziative del Comune in tal senso, essendo prevista a tal fine l’adozione di uno specifico schema procedimentale. Il solo richiamo normativo non è dunque sufficiente a radicare l’interesse alla revoca, in assenza di elementi univoci che rendano almeno possibile in concreto l’applicazione della norma alla singola vicenda. I ricorsi sono stati rigettati, con condanna delle ricorrenti alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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