Inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni e confisca per equivalente (Cass. pen. Sez. III n. 30369 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000, sussiste tanto nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione, quanto in quella di inesistenza soggettiva, quanto infine nella sovrafatturazione qualitativa, poiché oggetto di repressione penale è ogni divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. In tema di giudizio di legittimità, a fronte di un apparato motivazionale privo di profili di irrazionalità, sono precluse alla Corte la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione, non potendo il principio dell’oltre ragionevole dubbio essere impiegato per valorizzare una duplicità di ricostruzioni alternative già sottoposta ad attenta disamina in appello. Le questioni sulla eventuale sproporzione tra valore dei beni confiscati e ammontare dell’imposta evasa restano demandate alla fase esecutiva.

Il Fatto

Il Tribunale aveva condannato due imputati per una pluralità di episodi di dichiarazione fraudolenta e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestati in qualità di legali rappresentanti delle rispettive compagini operanti nel settore edilizio, disponendo altresì la confisca di un immobile sequestrato.

La Corte di appello, in parziale riforma, dichiarava estinto per prescrizione uno dei reati e riduceva la pena inflitta a uno dei ricorrenti, confermando nel resto il giudizio di colpevolezza e la confisca. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione sulla responsabilità, errori di qualificazione giuridica, censure sul trattamento sanzionatorio e sulla statuizione ablatoria.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Le conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni si integrano reciprocamente in un apparato motivazionale unitario, hanno ricostruito i fatti sulla base degli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, valorizzando i dati dello spesometro e la sostanziale assenza di mezzi e personale delle compagini coinvolte.

Il dato dirimente è la natura meramente apparente dell’esternalizzazione dei lavori: le prestazioni erano prive di autonomia, interne alle lavorazioni del committente, e la compagine riconducibile a uno dei ricorrenti fungeva da scudo per abbattere il reddito, duplicando le poste passive correlate al costo del lavoro. Significativa, sul piano indiziario, la coincidenza tra l’accredito dei bonifici e l’immediato prelievo in contanti di pari importo.

Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte richiama l’orientamento secondo cui la dichiarazione fraudolenta ricorre anche nella sovrafatturazione qualitativa, nonché il principio per cui, in sede di legittimità, è preclusa la rilettura del materiale istruttorio quando la motivazione non presenti profili di irrazionalità.

Sul trattamento sanzionatorio, la frase della sentenza impugnata indicante una pena diversa da quella effettivamente irrogata costituisce mero refuso, avendo la Corte territoriale dimostrato di avere ben chiara l’entità della pena, come conferma la rideterminazione operata a seguito della declaratoria di prescrizione. Il diniego delle attenuanti generiche non è illegittimo, avuto riguardo al pertinente richiamo alla callidità del sistema illecito.

Sulla confisca, la differenza tra la somma già appresa e l’importo dell’imposta evasa ne giustifica la conferma, risultando l’immobile riconducibile all’imputato. Le questioni sulla sproporzione tra valore dei beni e profitto del reato sono demandate alla fase esecutiva. Infine, la Corte esclude che la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata possa essere rilevata, essendo la relativa declaratoria impedita dalla manifesta infondatezza delle doglianze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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