Peculato intramoenia: genericità del ricorso e prescrizione non rilevabile (Cass. pen. Sez. VI n. 26217 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di peculato contestato al medico per le quote degli incassi non versate all’azienda ospedaliera per prestazioni rese in regime di attività libero-professionale intramuraria, la deduzione della illegittimità dell’autorizzazione aziendale, estesa agli interventi di chirurgia estetica, non esime il ricorrente dall’onere di allegare gli elementi di fatto dai quali desumere che gli interventi in concreto eseguiti fossero connotati da finalità esclusivamente estetiche. Il motivo che si limiti a censurare la normativa di settore, senza confrontarsi con la contestazione sostanziale e con l’accertamento di merito, è generico. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, che preclude la possibilità di rilevare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., e quindi la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente, medico dipendente di un’azienda ospedaliera partenopea, era stato condannato in primo grado per peculato continuato, per avere trattenuto negli anni dal 2010 al 2012 le somme incassate dai pazienti per interventi di chirurgia estetica e ricostruttiva eseguiti presso cliniche private, omettendo di versare all’ente la quota percentuale spettantegli.
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma, dichiarava la prescrizione dei reati commessi fino al 15 marzo 2012, riducendo la pena per l’unica imputazione residua, correlata alla fattura emessa in data 28 marzo 2012, e confermando le statuizioni civili in favore della parte civile. Avverso tale pronuncia il condannato proponeva due ricorsi, deducendo l’indeterminatezza dell’imputazione, l’illegittimità dell’autorizzazione alle prestazioni intramoenia e la prescrizione del residuo reato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso per genericità di tutti i motivi. Quanto alla pretesa nullità della richiesta di rinvio a giudizio per indeterminatezza dell’imputazione, la Corte rileva che la questione è stata adeguatamente affrontata dai giudici di merito, in adesione all’orientamento secondo cui occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale ed escludere la nullità quando l’imputato abbia potuto individuare agevolmente i fatti contestati e esercitare pienamente il diritto di difesa.
Nel caso concreto, la difesa aveva anzi prodotto una propria consulenza per quantificare le somme dovute, disponendo di tutti i parametri necessari; il riferimento a un importo complessivo stimato per difetto non aveva quindi pregiudicato le garanzie difensive. Rispetto a tali argomenti il ricorrente non ha formulato alcuna critica puntuale.
Quanto alla questione centrale, relativa alla pretesa illegittimità dell’autorizzazione a prestazioni non eseguibili in regime di A.L.P.I., la Corte osserva che le doglianze sono generiche rispetto al profilo fattuale dell’inquadramento degli interventi tra quelli non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale. La sentenza di merito aveva ravvisato il nesso funzionale che qualifica come di pertinenza pubblica le somme incassate, sia perché non tutti gli interventi avevano finalità esclusivamente estetiche, sia per la mancanza di una palese illegittimità dell’autorizzazione.
Era dunque onere del ricorrente allegare gli elementi di fatto dai quali desumere la natura esclusivamente estetica degli interventi, tanto più che erano state escusse le persone che vi si erano sottoposte. La carenza di specificità esonera il Collegio dalla valutazione della validità amministrativa e contabile dell’autorizzazione.
Infine, sul trattamento sanzionatorio e sul diniego dell’attenuante dell’art. 323-bis cod. pen., i motivi sono generici a fronte di una motivazione esaustiva; la prescrizione dei peculati non incide sulla valutazione della gravità dell’unico fatto non prescritto, inserito in una condotta sistematica di appropriazione. Quanto al termine prescrizionale, la Corte evidenzia come i due rinvii disposti in appello su richiesta della difesa non motivata da legittimo impedimento abbiano determinato una sospensione operante ipso iure per complessivi giorni 287, sufficiente a escludere la maturazione della prescrizione. L’inammissibilità preclude infine il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 323-bis c.p. – Circostanze attenuanti
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità