Restituzione del controvalore dell’oro sequestrato al terzo di buona fede (Cass. pen. Sez. III n. 30365 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione della misura cautelare reale, il terzo che assume di essere depositante di buona fede di metalli preziosi oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca non può far valere la propria pretesa restitutoria, né in forma specifica né per controvalore, davanti al giudice della cautela o al tribunale del riesame. L’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. rinvia, per la tutela dei terzi, alla disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e, in particolare, al titolo IV del libro I, con la conseguenza che la domanda va proposta all’amministratore giudiziario e, in ipotesi contenziosa, al giudice dell’attuazione della misura secondo gli art. 52 e seg. d.lgs. n. 159 del 2011. L’appello cautelare, avendo la fisionomia strutturale degli ordinari mezzi di impugnazione, è inammissibile se non individua i punti della decisione censurata e non enuncia motivi specifici, proporzionati alle argomentazioni del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Un soggetto, che si qualifica depositante di metalli preziosi, in particolare oro, sotto forma di “conto tesoro” presso una società, chiede il dissequestro dei beni o la restituzione del controvalore in denaro. Il sequestro era stato disposto nell’ambito di un procedimento che coinvolgeva la società, della quale il ricorrente si dichiara terzo di buona fede.

Il G.i.p. del Tribunale di Lecce aveva dichiarato inammissibile e in ogni caso rigettato l’istanza di dissequestro, rilevando la riproposizione di questioni già decise e l’assenza di distinzione materiale o contabile tra l’oro reperito e quello negoziato nel prodotto di investimento. Il Tribunale del riesame, con ordinanza dell’11 febbraio 2025, ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare. Il ricorrente impugna tale ordinanza in cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la vicenda processuale. Il Tribunale di Lecce ha ricordato che il provvedimento del G.i.p. aveva già rigettato analoga istanza, in assenza di fatti nuovi, e che l’oro era stipato senza distinzione né vincolo di destinazione, circostanza che impediva di ravvisare un rapporto di proprietà in capo a soggetti estranei al reato.

Il ricorrente non ha mai contestato gli effetti preclusivi del provvedimento del 2023, né con l’appello cautelare né con il ricorso. Da qui l’originaria inammissibilità dell’appello cautelare, che non presentava i requisiti formali richiesti dalla giurisprudenza. La Corte richiama, sul punto, Sez. 6 n. 1919 del 10/12/2024, dep. 2025, Franceschi, Sez. 5 n. 9432 del 12/01/2017, Cimino e, con specifico riguardo alla cautela reale, Sez. 2 n. 46575 del 11/11/2022, Kremissa Carburanti snc.

Nel merito, il Collegio rileva che l’amministratore giudiziario, con autorizzazione del G.i.p., ha alienato l’oro ricavando una somma destinata al FUG. È quindi pacifico che non è più possibile la soddisfazione in forma specifica. Il punto controverso attiene all’individuazione del giudice e della procedura per ottenere la restituzione del controvalore.

L’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. rinvia espressamente al d.lgs. n. 159 del 2011 e al titolo IV del libro I per la tutela dei terzi. Ne deriva che la legittimazione ad agire, il titolo della detenzione, la buona fede del terzo e la capienza del patrimonio della debitrice devono essere prospettati all’amministratore giudiziario e, in ipotesi contenziosa, al giudice dell’attuazione della misura, secondo gli art. 52 e seg. d.lgs. n. 159 del 2011. Quanto all’interesse ad agire, il Tribunale del riesame non lo ha negato in generale, ma solo al di fuori delle regole e delle procedure previste dall’art. 104-bis.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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