Restituzione del controvalore del bene sequestrato va chiesta al giudice dell’attuazione (Cass. pen. Sez. III n. 30416 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, quando il bene sequestrato sia stato alienato dall’amministratore giudiziario con autorizzazione del giudice, la pretesa restitutoria non può più essere soddisfatta in forma specifica e il terzo che ne invochi il controvalore non può rivolgersi al giudice della cautela. L’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. rinvia espressamente alla disciplina del d.lgs. n. 159/2011 e, in particolare, al titolo IV del libro I per la tutela dei terzi: la domanda va proposta all’amministratore giudiziario e, in ipotesi contenziosa, al giudice dell’attuazione della misura, che procede secondo gli artt. 52 e seg. d.lgs. n. 159/2011. È inammissibile, per difetto di specificità, l’appello cautelare che riproponga questioni già coperte dagli effetti preclusivi di un provvedimento non impugnato, senza confrontarsi con la relativa ratio decidendi.

Il Fatto

La vicenda riguarda un bene — oro — sottoposto a sequestro penale nell’ambito di un procedimento a carico di una società. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 9 dicembre 2024, aveva dichiarato inammissibile e comunque rigettato l’istanza di dissequestro presentata da un terzo, rilevando che essa riproponeva temi già esaminati con precedente ordinanza del 24 novembre 2023 e che mancava qualsiasi distinzione materiale o contabile tra il bene reperito e quello negoziato.

Il terzo ha proposto appello cautelare e poi ricorso per cassazione, rivendicando la propria qualità di detentore in buona fede e l’interesse concreto alla restituzione dell’oro o del suo controvalore. Nel frattempo l’amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice, aveva alienato il metallo ricavando una somma destinata al Fondo Unico di Giustizia.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che la parte ricorrente non ha mai contestato gli effetti preclusivi dell’ordinanza del 2023, né con l’appello cautelare né con il ricorso. Da qui l’originaria inammissibilità già dell’appello, che non presentava i requisiti formali richiesti dalla giurisprudenza.

Il Collegio ribadisce che l’appello cautelare ha la struttura e la funzione degli ordinari mezzi di impugnazione: deve individuare i punti della decisione censurata ed enunciare i motivi di fatto e di diritto in termini specifici, o almeno con specificità proporzionale alle argomentazioni del provvedimento impugnato. Richiama sul punto Sez. 6 n. 1919 del 10.12.2024, Sez. 5 n. 9432 del 12.01.2017 e, con specifico riguardo alla cautela reale, Sez. 2 n. 46575 dell’11.11.2022.

Nel caso concreto la parte ha continuato a riproporre le stesse questioni, affermando la pretesa alla restituzione in quanto depositaria terza di buona fede, senza confrontarsi con la ratio decidendi dei provvedimenti impugnati. Accertato che l’amministratore giudiziario ha alienato l’oro con autorizzazione del giudice e che la restituzione in forma specifica non è più possibile, il punto controverso riguarda l’individuazione del giudice e della procedura competenti.

Qui si colloca il principio centrale: l’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. rinvia espressamente al d.lgs. n. 159/2011 per la tutela dei terzi e nei rapporti con la liquidazione giudiziaria. Di conseguenza, la legittimazione ad agire, il titolo della detenzione, la buona fede del terzo, il diritto alla restituzione e la capienza del patrimonio della debitrice vanno prospettati all’amministratore giudiziario e, in ipotesi contenziosa, al giudice dell’attuazione della misura, secondo gli artt. 52 e seg. d.lgs. n. 159/2011.

Quanto al preteso difetto di interesse, la Corte chiarisce che il Tribunale del riesame non ha negato l’interesse ad agire in generale, ma quello a ottenere il controvalore al di fuori delle regole e delle procedure stabilite dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna alle spese e versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alla luce della Corte cost. n. 186 del 13.06.2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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