Continuazione tra reato associativo e reati fine non programmabili (Cass. pen. Sez. I n. 30484 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede un’approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. È necessario accertare che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare uno solo degli indici se i reati seguenti risultano frutto di determinazione estemporanea. Grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non bastando il mero riferimento alla contiguità cronologica e all’identità dei titoli di reato. Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’attività del sodalizio, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali.

Il Fatto

Il condannato ha chiesto al Giudice dell’esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze definitive, concernenti delitti associativi, estorsivi, di porto clandestino di armi e resistenza a pubblico ufficiale. La Corte d’appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., oltre al vizio di motivazione.

Il ricorrente ha valorizzato l’omogeneità delle condotte, le costanti modalità esecutive e la concentrazione temporale dei fatti, sostenendo l’unicità del programma criminoso fin dall’inizio dell’attività associativa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Ha premesso che una precedente istanza di continuazione, relativa a due delle sentenze, era già stata respinta, e che l’elemento di novità era costituito dal passaggio in giudicato della terza condanna. Rispetto a quest’ultima, la motivazione del giudice dell’esecuzione è apparsa esauriente e immune da illogicità manifesta: le intercettazioni acquisite nel primo processo, attestanti il possesso di armi, non erano riferibili alla specifica pistola oggetto della terza sentenza.

La Corte ha rilevato che il reato relativo all’arma clandestina non risulta aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e che il reato estorsivo non risulta aggravato ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991. Ha inoltre escluso che i reati giudicati con la seconda e la terza sentenza fossero già stati ideati al momento dell’inizio della partecipazione associativa, osservando che l’inserimento nel sodalizio è avvenuto successivamente rispetto alla condotta estorsiva.

Sul piano dei principi, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la continuazione esige la verifica di concreti indicatori e la programmazione dei reati successivi, non essendo sufficiente la presenza di uno solo degli indici (Sezioni Unite n. 28659 del 2017). Ha ribadito l’onere del condannato di allegare elementi specifici e concreti, non bastando la contiguità cronologica e l’identità dei titoli di reato (Sez. I n. 35806 del 2016).

Quanto alla continuazione tra reato associativo e reati fine, il Collegio ha aderito all’indirizzo secondo cui essa non è configurabile quando i reati fine, pur finalizzati al rafforzamento del sodalizio, non erano programmabili perché legati a circostanze contingenti e occasionali (Sez. VI n. 4680 del 2021, Sez. V n. 54509 del 2018, Sez. VI n. 13085 del 2013). Il porto di armi è stato commesso in concorso con un soggetto estraneo ai contesti associativi, in situazione contingente: espressione di uno stile di vita, non di unitarietà del disegno criminoso. Al rigetto è seguita la condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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