Perquisizione e sequestro delegati: nessun obbligo di avviso al difensore (Cass. pen. Sez. V n. 30515 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di perquisizione e sequestro compiuti dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, la facoltà del difensore di assistere all’atto, prevista dall’art. 365 cod. proc. pen., non comporta alcun obbligo di previo avviso, né la sospensione delle operazioni in attesa dell’eventuale arrivo del difensore, di fiducia o di ufficio. L’atto conserva la sua natura di atto a sorpresa, indispensabile a garantirne la genuinità. La polizia giudiziaria deve soltanto accertare, se l’indagato è presente, se questi sia assistito da un difensore di fiducia e, in caso negativo, designare un difensore di ufficio. La mancata richiesta in tal senso non inficia la validità degli atti, quando l’indagato sia stato comunque informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e vi abbia espressamente rinunciato.

Il Fatto

La polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, eseguiva una perquisizione e sottoponeva a sequestro probatorio un capo di abbigliamento riconducibile a uno degli indagati, nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. Il difensore dell’indagato eccepiva la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 365 cod. proc. pen., sostenendo che gli agenti non avevano chiesto all’indagato presente se fosse assistito da un difensore di fiducia, limitandosi a nominarne uno d’ufficio.

Il Tribunale del riesame, adito ai sensi degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen., rigettava l’istanza di riesame, confermando il decreto di sequestro. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge per l’omesso riconoscimento della nullità.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 365 cod. proc. pen. — rubricato “atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso” — prevede che il pubblico ministero, nel compiere atti di perquisizione o sequestro, chieda alla persona sottoposta alle indagini, se presente, se sia assistita da un difensore di fiducia e, in caso negativo, ne designi uno d’ufficio. Le medesime disposizioni si applicano alla polizia giudiziaria che operi su delega del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 370, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte qualifica la previsione come svolgimento, e non eccezione, dell’art. 364 cod. proc. pen.: mentre quest’ultimo fonda un vero e proprio diritto del difensore al previo avviso, l’art. 365 riconosce una semplice facoltà di assistere all’atto, in ragione della sua natura di atto a sorpresa. La fruttuosità della perquisizione e del sequestro sarebbe altrimenti compromessa.

Da tale premessa discende il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. F, n. 27372 del 25.07.2006), secondo cui la facoltà del difensore di assistere all’atto non può giustificare la sospensione o l’arresto dell’indagine in attesa del suo eventuale arrivo: ciò vale purché il difensore sia prontamente reperibile. La Corte richiama inoltre la Corte cost. n. 251 del 1990, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 365 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., proprio perché nessun avviso al difensore è prescritto per le operazioni di perquisizione, atto per sua natura urgente e riservato.

La Corte distingue poi la garanzia dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., relativa agli atti compiuti di iniziativa dalla polizia giudiziaria: l’avviso ivi previsto opera solo per gli atti di cui all’art. 356 cod. proc. pen., in ragione della loro vocazione probatoria, e non per il sequestro delegato dal pubblico ministero. Nel caso concreto, l’argomentazione difensiva è contraddittoria: gli agenti avevano informato l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, adempimento non dovuto ma più garantista di quello dell’art. 365. L’indagato, reso edotto di tali diritti anche nel provvedimento del pubblico ministero, vi aveva espressamente rinunciato prima dell’inizio delle operazioni. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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