Revoca della confisca: prova del terzo sulla provenienza lecita dei beni (Cass. pen. Sez. I n. 30517 del 10.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della confisca, il terzo che assuma di essere proprietario del bene ablato o di vantare un autonomo diritto alla sua restituzione è tenuto a fornire la prova della riferibilità del bene a se stesso e, in particolare, della provenienza lecita della provvista impiegata per l’acquisto. Il pagamento delle spese condominiali, delle utenze e degli oneri tributari non è idoneo, di per sé, a dimostrare la capacità economica del preteso proprietario né la riferibilità del bene. La valutazione del giudice dell’esecuzione sfugge al sindacato di legittimità quando, con motivazione logica e coerente, valorizzi le dichiarazioni del condannato sulla reale proprietà e il silenzio dell’istante sui redditi leciti utilizzati per il saldo del prezzo.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Torino ha respinto l’istanza con cui la ricorrente chiedeva la revoca della confisca di quattro immobili, disposta nei confronti del condannato in relazione al reato di cui agli artt. 640-bis e 61, n. 7, cod. pen. con sentenza di applicazione di pena, divenuta irrevocabile, che aveva ablato i beni ai sensi degli artt. 240 e 640-quater cod. pen.

La ricorrente, già convivente del condannato, ha dedotto di avere appreso del provvedimento ablativo solo alla notifica dell’ordinanza di sgombro e di essere la reale proprietaria degli immobili, per essere subentrata all’ex compagno che aveva stipulato il contratto preliminare per persona da nominare, e per avere provveduto al saldo del prezzo, agli oneri tributari e alle spese di gestione. Ha impugnato l’ordinanza denunciando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla riferibilità dei beni al condannato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha richiamato i principi consolidati in materia, secondo cui la confisca può essere revocata qualora il terzo dimostri di essere il proprietario del bene ovvero di vantare un autonomo diritto alla restituzione, richiamando sul punto Sez. 3, n. 50304 del 10.11.2023. Su questa base il giudice dell’esecuzione ha fornito una risposta corretta e adeguata alle ragioni dell’istante.

La documentazione prodotta — che pure attesta il pagamento delle spese condominiali, delle utenze e degli oneri tributari — non consente di inferire alcunché in ordine alla capacità economica della ricorrente, e dunque alla provenienza della provvista necessaria all’acquisto dell’immobile e al pagamento delle stesse spese di gestione. L’istante nulla ha indicato sulle modalità della compravendita, sui tempi e sui modi della restituzione della caparra confirmatoria versata dal condannato né sui redditi leciti con cui avrebbe corrisposto il saldo.

La Corte ha poi precisato che l’onere del giudice di confrontarsi con gli argomenti della difesa risente della specificità del criterio decisorio e dello standard probatorio, richiamando Sez. 2, n. 38834 del 07.06.2019 e Sez. 1, n. 6128 del 07.11.2013, dep. 2014. Il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione, essendo sufficiente che indichi le ragioni che sorreggono la decisione.

La diversa valutazione delle medesime risultanze non integra vizio di motivazione sindacabile in legittimità. La ricorrente, inoltre, ha omesso di confrontarsi con le dichiarazioni rese dal condannato nel corso dell’interrogatorio, elemento valorizzato nel provvedimento in una valutazione complessiva priva di vizi logici e, come tale, insindacabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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