Confisca di prevenzione: motivazione rigorosa se il penale non accerta (Cass. pen. Sez. VI n. 30552 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il giudice della prevenzione può ritenere la riconducibilità del proposto a una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche indipendentemente dall’esistenza di sentenze di condanna, purché la valutazione incidentale compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali, salvo che dipendano da cause estintive. Non sono però sufficienti meri indizi o sospetti: occorre l’accertamento di fatti storicamente apprezzabili, dei quali va spiegata l’oggettiva sussistenza e la commissione da parte del proposto, secondo i criteri fissati dalla Corte cost. n. 24 del 2019. Tanto più il procedimento penale si conclude con esito assolutorio o con una pronuncia che non accerta i fatti, quanto più il giudice della prevenzione è tenuto a provare “tutto” e a motivare in modo rigoroso i presupposti della confisca e la perimetrazione temporale della pericolosità.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari ha confermato il decreto con cui era stata disposta la confisca di una serie di beni nei confronti del proposto, ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 per il periodo 2005-2019.
Il proposto ha impugnato il provvedimento deducendo violazione di legge: le condanne riguarderebbero reati risalenti e non significativi, non dimostrativi di un accumulo illecito e duraturo di ricchezze, e i procedimenti pendenti non offrirebbero elementi di attualità della pericolosità. Hanno proposto ricorso anche i terzi interessati, intestatari dei beni, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione muove dalla Corte cost. n. 24 del 2019, che ha chiarito come debbano essere intese le fattispecie di pericolosità generica. L’aggettivo “delittuoso” impone che l’attività del proposto si caratterizzi in termini di delitto e non di qualsiasi illecito; l’avverbio “abitualmente” richiede una realizzazione non episodica, ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto.
Quanto all’accertamento, la Corte ribadisce che non sono sufficienti meri indizi, perché la locuzione è volutamente più rigorosa di quella usata per la pericolosità qualificata. Il giudice della prevenzione non può basare il proprio giudizio su semplici sospetti, ma deve considerare fatti storicamente apprezzabili, la cui efficacia dimostrativa deve essere più elevata in relazione alla pericolosità generica. Ciò che va accertato è che siano delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività i fatti che, pur non sufficienti per una condanna, possono fondare il giudizio di pericolosità.
Nel caso concreto i giudici di merito non hanno fatto corretta applicazione di questi principi. Quanto ai fatti definiti in sede penale, si sono limitati a indicare il titolo di reato, il suo astratto carattere lucro-genetico e lo stato del procedimento. Nulla è stato spiegato sull’ammontare del mancato pagamento del pedaggio del 2005, né sul perché quel fatto sarebbe in continuità con quelli successivi. Per la ricettazione del 2007 nulla è stato chiarito sull’oggetto materiale e sulla consistenza economica. Le contravvenzioni in materia di lavoro non assumono diretto rilievo. Per l’omesso versamento di ritenute del 2009 manca ogni dato sulla portata economica del mancato esborso.
Quanto all’evasione fiscale riferita alla società cooperativa, per la quale è stata dichiarata la prescrizione in primo grado, la Corte esclude che l’affermazione contenuta nella sentenza penale, secondo cui le risultanze probatorie “non destituiscono di fondamento l’ipotesi accusatoria”, possa avere capacità dimostrativa ai fini del giudizio di pericolosità. Analoghe considerazioni valgono per il reato di truffa del 2014, da cui il proposto è stato assolto per mancanza di elementi certi del coinvolgimento, e per il procedimento concluso con proscioglimento in appello per prescrizione, ove il profitto è risultato molto limitato.
La Corte qualifica l’impianto ricostruttivo come violativo della legge e richiama la necessità di un punto di equilibrio tra legalità sostanziale e processuale. Il procedimento di prevenzione ha un diverso e inferiore standard probatorio e uno statuto processuale debole; ciò rende necessaria una valutazione rigorosa e di garanzia della consistenza degli indizi e della loro capacità dimostrativa, quasi in funzione compensativa. La legalità delle misure di prevenzione passa dalla necessità che i fatti e i presupposti dell’ablazione siano accertati, abbandonando impalpabili sospetti e denunce non seguite da accertamenti. Più il processo penale si conclude con esito assolutorio o con una pronuncia che non accerta, più il giudice della prevenzione è tenuto a provare “tutto”.
Da qui l’annullamento del decreto con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo giudizio che applichi i principi indicati e verifichi la relazione tra pericolosità e acquisto dei singoli beni. Quanto ai terzi interessati, i primi due motivi sono inammissibili: il terzo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni, come precisato dalle Sezioni Unite del 27 marzo 2025. Il terzo motivo è assorbito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.