Patrocinio a spese dello Stato: soglia rapportata al solo nucleo familiare (Cass. pen. Sez. IV n. 30575 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di patrocinio a spese dello Stato, la scelta del legislatore di parametrare la condizione di non abbienza al reddito del nucleo familiare del richiedente, elevato in ragione del numero dei suoi componenti, è coerente e non irragionevole, né contrasta con i principi di uguaglianza e di effettività della tutela giurisdizionale. La mancata previsione di un innalzamento della soglia reddituale in ragione della pluralità dei procedimenti penali pendenti a carico dell’interessato non legittima un’interpretazione estensiva o analogica dell’art. 92 d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di evenienze non omogenee. La questione di legittimità costituzionale prospettata è priva del requisito della rilevanza quando la parte non documenti la pluralità dei procedimenti pendenti, la loro riferibilità al medesimo anno di imposta e i costi effettivamente sostenuti. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea è inammissibile quando la parte si limiti a censurare le conseguenze di fatto dell’interpretazione del diritto interno, senza prospettare un dubbio esegetico sulla norma nazionale.
Il Fatto
Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Vercelli ha respinto l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, avverso il provvedimento che aveva rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Dagli accertamenti delegati era emerso che, per l’anno di imposta di riferimento, la ricorrente aveva intrapreso un rapporto di convivenza con persona titolare di un reddito superiore al limite previsto dagli artt. 76, 79 e 92 del medesimo d.P.R., tale da precludere l’accesso al beneficio, pur essendo sopraggiunto lo stato di detenzione della richiedente.
Il giudice dell’opposizione ha ritenuto irrilevanti le questioni subordinate, di rinvio pregiudiziale e di costituzionalità, osservando che la verifica dei requisiti non è statica ma dinamica e che la normativa consente di accedere al beneficio per gli anni di imposta in cui il reddito familiare è sotto soglia. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’esiguità delle soglie in caso di pluralità di procedimenti penali a carico dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il motivo manifestamente infondato. La ricorrente invocava un’interpretazione analogica in bonam partem dell’art. 92 TU spese di giustizia, per ottenere l’elevazione della soglia reddituale in misura pari a quella prevista per ogni ulteriore componente del nucleo familiare, in relazione a ogni procedimento penale pendente.
Il Collegio esclude ogni profilo di irragionevolezza: il numero dei procedimenti e il numero dei familiari a carico sono evenienze niente affatto omogenee, la cui mancata equiparazione non lede i principi di uguaglianza e di effettività della tutela. La disciplina ammette l’accesso al beneficio per ogni procedimento iscritto a carico dell’interessato, purché sia riconosciuto lo stato di non abbienza, individuato su un parametro reddituale riferibile al nucleo familiare, elevato per il numero dei componenti, valorizzando le componenti reddituali positive percepite con caratteri di non occasionalità (richiamata Sez. IV n. 28810 del 10.05.2023, Vitali).
Quanto alla richiesta subordinata di questione di legittimità costituzionale, la Corte la ritiene priva del requisito della rilevanza: la ricorrente non ha fornito evidenza della pluralità dei procedimenti pendenti né della loro riferibilità al medesimo anno di imposizione, così da determinare un aggravio di spese, e non ha documentato che per l’annualità di interesse fossero stati effettivamente sostenuti dei costi.
Sul rinvio pregiudiziale, il Collegio ribadisce che non sussistono i presupposti ex art. 267 TFUE quando la parte si limiti a censurare l’incompatibilità con il diritto euro-unitario delle conseguenze di fatto derivanti dall’interpretazione del diritto interno, senza sollecitare un’esegesi generale e astratta della normativa nazionale (richiamate Sez. VI n. 44436 del 04.10.2022, Palamara e Sez. F. n. 33478 del 01.08.2024).
Ne segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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