Cassazione penale, inammissibile il ricorso sulla responsabilità per l’uso illecito del POS (Cass. pen. Sez. VII n. 31208 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verificare la rispondenza della motivazione stessa alle acquisizioni processuali. È quindi inammissibile il ricorso che, reiterando doglianze di fatto già respinte in appello, tenda a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie. La penale responsabilità per il delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen. può fondarsi sul concorso dell’imputato che, pur non presente nel locale, abbia messo a disposizione l’apparecchiatura POS e la titolarità dell’esercizio per la realizzazione delle condotte illecite. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la graduazione della pena per la continuazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata in primo grado e, in secondo grado, la Corte d’appello di Palermo aveva confermato la penale responsabilità per il delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen. La condotta contestata riguardava l’utilizzo illecito di un’apparecchiatura POS collegata a un esercizio commerciale di cui la ricorrente era titolare. Contro la sentenza di appello del 31/10/2024 la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Con il primo motivo si contestavano violazione di legge e vizio di motivazione, sul rilievo che la responsabilità era stata affermata in base alla mera titolarità del locale e del POS. Con il secondo si lamentava la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 640-ter cod. pen. Con il terzo si censuravano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena per la continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta i motivi secondo un ordine che ne evidenzia il comune tratto: ciascuno ripropone censure già prospettate in appello e già motivatamente disattese. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità rilevano che la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Il controllo è infatti finalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, secondo il principio di Sez. U n. 47289 del 24/09/2003, Petrella.

La Corte richiama la motivazione della sentenza di appello, che ha chiarito come, ai fini del giudizio di colpevolezza, non rilevi l’effettiva presenza dell’imputata all’interno del locale, avendo ella messo a disposizione il POS e agito nell’immediatezza per monetizzare l’incasso dei profitti. La titolarità dell’esercizio e dell’apparecchiatura non è quindi assunta come prova automatica, ma come elemento inserito in un ragionamento che il giudice di merito ha esplicitato senza vizi logici.

Il secondo motivo non è formulato in termini consentiti. La difesa, reiterando profili di censura già prospettati in appello, contesta in realtà una decisione asseritamente fondata su una valutazione sbagliata dei dati processuali e su una scorretta ricostruzione storica dei fatti. Opera qui la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

Il terzo motivo è manifestamente infondato, oltre che privo di specificità. Il giudice di appello ha giustificato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, in applicazione del consolidato indirizzo di legittimità (Sez. 3 n. 24128 del 2021; Sez. 1 n. 39566 del 2017; Sez. 3 n. 44071 del 2014). La ricorrente ha inoltre rivendicato un inesistente diritto all’applicazione dei minimi edittali per la continuazione: la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche per gli aumenti e le diminuzioni delle circostanze e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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