Convalida del D.A.Spo e obbligo di presentazione: onere di allegazione del difensore (Cass. pen. Sez. III n. 30587 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore che impone l’obbligo di presentazione all’Autorità di pubblica sicurezza durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica, funzionale all’esercizio del diritto di difesa, deve ritenersi rispettato quando la convalida sia intervenuta successivamente alla scadenza di detto termine, non rilevando l’ora esatta del deposito. Una volta garantito il termine dilatorio per il deposito di memorie e deduzioni, è onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, allegare e dimostrare di non essere stato posto in condizione, nonostante i tentativi di accesso agli uffici giudiziari, di ottenere ed esaminare la documentazione posta a fondamento della richiesta di convalida. Il controllo di legalità del giudice non si limita alla verifica formale, ma investe i presupposti della misura, la sua attualità e la sua durata.
Il Fatto
Il Questore della Provincia di Napoli, con provvedimento del 26 settembre 2024, ha imposto al destinatario, in aggiunta al divieto di accedere agli impianti sportivi per cinque anni, la prescrizione di comparire personalmente, per il medesimo periodo, presso un Commissariato di P.S. durante gli incontri di calcio della compagine sportiva locale, con modalità articolate a seconda che le partite si svolgano in casa, in trasferta o fuori regione.
Il GIP presso il Tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento con ordinanza del 3 ottobre 2024. Il destinatario ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione del termine di 48 ore per la difesa e l’illogicità della motivazione sulla congruità della misura e sulla necessità dell’obbligo di presentazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo del termine dilatorio. Richiama il consolidato orientamento secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento questorile ha diritto di esaminare gli atti e presentare memorie è di 48 ore dalla notifica, analogamente a quello entro cui il pubblico ministero può richiedere la convalida. La convalida non può intervenire prima della scadenza di tale termine, e l’inosservanza è causa di nullità generale.
Il collegio precisa però che la tutela va assicurata in un’ottica sostanziale. Una volta garantito il termine dilatorio, grava sul destinatario che deduca la lesione del diritto di difesa l’onere di dimostrare di non essere stato posto in condizione, nonostante i tentativi di accesso agli uffici del giudice e della Procura, di ottenere ed esaminare la documentazione.
Nel caso concreto la notifica è avvenuta il 1 ottobre 2024 alle ore 8,30 e la convalida reca il timbro di deposito in cancelleria il 4 ottobre 2024. Il tempo utile per le istanze difensive è dunque ampiamente superiore alle 48 ore. L’ora imprecisata del provvedimento non consente alcuna presunzione di illegittimità.
Quanto all’onere di motivazione, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 44273 del 27.10.2004: il giudice della convalida non può limitarsi a un controllo formale, ma deve accertare in concreto l’attualità della pericolosità, l’idoneità della misura allo scopo di prevenzione, la sussistenza di sufficienti elementi indiziari e la durata della misura, riducibile se eccessiva. È ammessa la motivazione per relationem, purché dia conto delle ragioni di condivisione.
Il Questore ha fondato la prescrizione su un giudizio prognostico di pericolosità e sulla presenza di un foglio di via obbligatorio e di un precedente D.A.Spo, poi revocato. La Corte esclude il vizio motivazionale: la giustificazione non riposa sulla qualifica di recidivo amministrativo, ma sulla valutazione concreta della condotta e del profilo di personalità. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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