Pericolosità persistente e categorie del decreto 159/2011 e diritto di difesa (Cass. pen. Sez. 1 n. 7718 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio volto a verificare la persistenza della pericolosità sociale ai fini dell’esecuzione di una misura di prevenzione, il giudice può ricondurre il proposto a una categoria di pericolosità diversa da quella indicata nel provvedimento originario, purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a base della proposta e sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo. La diversa qualificazione giuridica della pericolosità non integra violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione, applicabile anche al procedimento di prevenzione ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen.. L’applicazione dell’obbligo di soggiorno, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, richiede una valutazione di grave pericolosità non contenibile con la sola sorveglianza speciale, che può essere espressa anche con motivazione sintetica nei provvedimenti che dispongono l’esecuzione della misura.
Il Fatto
Con decreto del 26 giugno 2025, la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello, riduceva a due anni la durata della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata al proposto, confermando la valutazione di persistente pericolosità sociale. La misura era stata originariamente disposta nel 2015 e la sua esecuzione era stata richiesta dopo un periodo di detenzione. La Corte territoriale, nel confermare la pericolosità, osservava che il proposto era stato nuovamente colto in possesso di dispositivi atti a disturbare apparati di videosorveglianza e di segnale GPS, condotta ritenuta sintomatica di modalità operative analoghe a quelle di precedenti reati.
Avverso tale decreto, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 159/2011 per l’estensione delle categorie di pericolosità contestate, la violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 159/2011 per l’equiparazione tra concetto di rischio e di pericolo, e il difetto di motivazione in ordine all’imposizione dell’obbligo di soggiorno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Con riferimento al primo motivo, ha chiarito che il procedimento avente ad oggetto la valutazione della pericolosità attuale non è la sede per dedurre vizi processuali della fase applicativa, e che la diversa qualificazione giuridica della pericolosità non altera la base fattuale del provvedimento. Richiamando i propri precedenti, ha ribadito che nel procedimento di prevenzione la nuova definizione giuridica può essere diversa da quella della proposta se fondata sui medesimi elementi di fatto e se il contraddittorio è stato garantito.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la valutazione degli elementi fattuali era stata espressa dai giudici di merito chiaramente in termini di pericolosità e non di mero rischio, rendendo la censura meramente formalistica. In relazione all’obbligo di soggiorno, ha infine rilevato che le ragioni della sua applicazione erano state ampiamente motivate nel provvedimento originario e nei successivi decreti, laddove si era evidenziata la necessità di un controllo più efficace in considerazione della diffusione territoriale dell’attività illecita.
La Corte ha pertanto confermato la valutazione di una pericolosità persistente e ingravescente, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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