Sanzioni sostitutive, procura speciale e potere del giudice d’appello (Cass. pen. Sez. 2 n. 8574 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive proposta in grado di appello deve essere esaminata dal giudice, il quale è tenuto a verificarne l’ammissibilità sulla base degli atti del procedimento. Costituisce error in procedendo, rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la dichiarazione di inammissibilità fondata sull’erroneo presupposto che il difensore dell’imputato non fosse munito di procura speciale, quando tale procura risulti invece conferita e allegata all’atto di appello. In tal caso la corte di merito omette di pronunciarsi su una domanda ammissibile e la sentenza va annullata con rinvio per la sola decisione sulla richiesta, ferma restando l’irrevocabilità dell’accertamento della responsabilità. La Corte di cassazione può accedere agli atti del procedimento quando sia denunciato un vizio di procedura.
Il Fatto
Con sentenza del 18/09/2025 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 640 e 61 n. 5 cod. pen..
Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 597 e 598-bis cod. proc. pen. e dell’art. 20-bis cod. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Il giudice di appello aveva dichiarato inammissibile l’istanza di sostituzione della pena, ritenendo che il difensore non fosse legittimato in quanto privo di procura speciale, essendo l’istanza stata avanzata in assenza dell’imputato.
La Suprema Corte ha però rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, dagli atti del procedimento risultava che l’imputato aveva conferito al difensore la procura speciale per richiedere l’applicazione di pene sostitutive, come emergeva dall’atto di conferimento allegato anche al ricorso per cassazione.
Proprio perché il ricorrente aveva denunciato un error in procedendo, la Corte ha affermato la propria facoltà di accesso diretto agli atti del procedimento, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 42792 del 2001, Policastro.
La corte di merito aveva quindi omesso di pronunciarsi su una richiesta ammissibile, fondando il proprio diniego su una causa di inammissibilità in realtà insussistente. Tale omissione ha determinato l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa sezione, per la sola decisione in merito alla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive.
La Corte ha infine dichiarato l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità penale del ricorrente, con la conseguenza che il giudice del rinvio dovrà limitarsi a valutare esclusivamente l’istanza relativa alle sanzioni sostitutive.
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Nota della Redazione
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