Affidamento in prova: fatti successivi alla scadenza nel giudizio sull’esito (Cass. pen. Sez. I n. 30642 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della valutazione dell’esito della prova è possibile prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l’esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito. Tali comportamenti, quantunque di per sé inidonei a giustificare la revoca, possono costituire indici sintomatici, per qualità e gravità, del mancato conseguimento dell’obiettivo di recupero sociale cui la misura è preordinata. Il Tribunale di sorveglianza deve compiere una valutazione globale, considerando da un lato la condotta serbata durante l’esecuzione della prova e dall’altro l’effettiva entità del fatto successivo, la distanza cronologica dalla scadenza dell’affidamento e l’eventuale collegamento con le modalità di espletamento dell’esperimento. Qualora il fatto integri reato per il quale non sia ancora intervenuta condanna irrevocabile, il giudice deve delibarlo autonomamente.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non validamente espiata la pena indicata in un provvedimento di cumulo, in relazione alla quale il condannato era stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale ha rilevato che, dopo la scadenza del periodo di affidamento, il condannato era stato condannato con sentenza definitiva per guida senza patente e, in epoca ravvicinata, per tentata estorsione in concorso e detenzione e porto illegali di armi, aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 47 ord. pen., dolendosi che il Tribunale avesse ritenuto non validamente espiata l’intera pena con effetto ex tunc senza valutare l’effettiva gravità della condotta successiva né il comportamento tenuto durante l’esecuzione della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. Il nucleo della doglianza riguarda la possibilità di valorizzare, in funzione della declaratoria negativa sull’esito della prova e con portata retrospettiva, un comportamento criminoso collocato temporalmente oltre la conclusione del periodo di affidamento.

La Corte richiama il pacifico e condiviso indirizzo ermeneutico, citando Sezioni Unite n. 10530 del 27/02/2002, Sez. I n. 51347 del 17/05/2018 e Sez. I n. 3727 del 09/01/2009. Da tali precedenti si evince che i comportamenti successivi alla cessazione della misura, pur non potendo da soli giustificare la revoca, valgono come indici sintomatici del mancato raggiungimento dell’obiettivo rieducativo.

Il Tribunale di sorveglianza ha debitamente spiegato per quale ragione la commissione del più recente reato attestasse il fallimento della pregressa azione risocializzante. La decisione risulta coerente con il criterio della valutazione globale e con il principio per cui il giudice deve tener conto della condotta durante la prova, dell’entità del fatto successivo, della distanza cronologica dalla scadenza e dell’eventuale collegamento con le modalità di espletamento dell’esperimento.

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il Tribunale ha effettivamente preso in considerazione il comportamento formalmente positivo tenuto durante la misura alternativa, ritenendolo però, con motivazione logicamente argomentata, subvalente rispetto alla gravità del fatto per cui era intervenuta condanna, sintomatico della contiguità con sodalizi camorristici.

Da qui la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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