Continuazione e disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. 7 n. 4411 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose. Detto disegno non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime l’opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati rivelatori di una generale propensione alla devianza. Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, richiede un’approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita; al momento del primo reato i successivi devono essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente la valorizzazione di taluno degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. L’accertamento di tali indici è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e congrua.
Il Fatto
Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui la ricorrente aveva riportato condanna con tre sentenze: furto in abitazione e porto di strumenti atti a offendere (commessi a Monfalcone), porto di strumenti atti a offendere (commesso a Pordenone) e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (commesso a Trieste). Il giudice aveva valorizzato la distanza cronologica, il differente contesto territoriale e l’insufficienza della sola omogeneità dei reati, oltre all’assenza di allegazione di un progetto unitario.
Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, insistendo sulla sussistenza di un disegno criminoso unitario finalizzato all’arricchimento ai danni di terzi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, ivi comprese le Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede che i reati siano stati programmati nelle loro linee essenziali già al momento della commissione del primo episodio, e che l’identità del disegno criminoso non si identifica con la generale propensione alla devianza o con uno stile di vita delinquenziale.
La censura proposta è stata valutata come confutativa e generica: la ricorrente si era limitata a riportare massime giurisprudenziali in materia senza indicare specifici elementi che il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di valutare. Il lasso temporale di un anno tra le condotte e il medesimo contesto regionale erano stati considerati di segno contrario dal tribunale, che aveva escluso la deliberazione unitaria.
La Corte ha evidenziato che la generica volontà di arricchirsi ai danni dei terzi è sintomatica di uno stile di vita, non già di un disegno criminoso unitario, e che il giudice dell’esecuzione ha esercitato il discrezionale apprezzamento senza incorrere in contraddizioni o affermazioni manifestamente illogiche.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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