Inammissibile ricorso su diniego attenuanti generiche dopo riforma art 62-bis (Cass. pen. Sez. VII n. 30717 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente, ai fini della concessione della diminuente, il solo stato di incensuratezza dell’imputato dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, purché la valutazione tenga conto delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato. In tema di lieve entità del fatto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, la significatività del dato ponderale e le modalità organizzate e non occasionali dell’attività di spaccio giustificano il diniego della diminuente.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 10.05.2024, ha confermato la condanna. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla lieve entità; analoghi vizi sull’affermazione della responsabilità; infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto ai primi due motivi, la Corte ha rilevato la loro manifesta infondatezza. La sentenza d’appello aveva valorizzato la significatività del dato ponderale: dal quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish erano ricavabili 390 dosi medie singole, già confezionate in dosi pronte per la cessione. Rilevavano inoltre il rinvenimento di materiale per il confezionamento, l’assenza di fonti legittime di reddito, i precedenti penali e le risultanze delle operazioni di osservazione.

Da tali elementi i giudici di merito hanno desunto che l’attività di spaccio era svolta in modo organizzato e non occasionale, escludendo così la configurabilità della lieve entità del fatto. La Corte ha ritenuto che le cadenze motivazionali della sentenza d’appello consentano di desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico, avendo i giudici di secondo grado esaminato tutte le deduzioni difensive con disamina completa e approfondita.

Sul terzo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato, come affermato dal precedente Sez. 4, n. 32872 del 08.06.2022, Rv. 283489.

La Corte ha poi precisato che il giudice non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, purché la valutazione tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato, secondo il principio espresso da Sez. 3, n. 2233 del 17.06.2021, Rv. 28269.

Nel caso concreto, il giudice territoriale non ha rinvenuto elementi positivi tali da giustificare la concessione delle attenuanti generiche ed ha evidenziato lo svolgimento in modo organizzato e non occasionale dell’attività illecita. Da qui la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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