Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 30816 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca vizio di motivazione è inammissibile quando si limiti a riprodurre censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici di merito, prive di specifica criticità verso le argomentazioni della sentenza impugnata. È parimenti inammissibile il motivo che prefiguri una rivalutazione o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, poiché tale sindacato è estraneo al giudizio di legittimità e resta avulso da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito. La motivazione del giudice d’appello può saldarsi a quella del primo grado, traendone continuità logica. La declaratoria di inammissibilità, in assenza di colpa nella determinazione della causa, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente, legale rappresentante di una società in liquidazione, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere omesso di presentare la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2017, con un’imposta evasa superiore alla soglia di punibilità. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 30 settembre 2024, aveva confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Ascoli Piceno.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione. Il ricorrente contestava che il giudice del merito avesse fondato il proprio convincimento sulla deposizione della curatrice, che avrebbe quantificato l’ammanco debitorio in base a fatture ritrovate presso una non specificata ditta di Napoli, sostenendo il carattere meramente congetturale di quella testimonianza.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto che il motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità. Esso, infatti, si presenta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito, e non è scandito da alcuna specifica criticità delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
Il ricorso, osserva la Corte, è volto a prefigurare una rivalutazione o una alternativa rilettura delle fonti probatorie. Un simile sindacato è estraneo al giudizio di legittimità e resta avulso da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito. Manca, dunque, il presupposto stesso del vizio dedotto.
La Corte ripercorre poi la motivazione del giudice d’appello, che si è correttamente saldata a quella del primo grado. Il giudice del merito ha aggiunto, da un lato, l’irrilevanza del rilievo difensivo secondo cui l’imputato sarebbe stato un prestanome, osservando che tale circostanza conferma anzi implicitamente la sussistenza del reato contestato, poiché in tale ipotesi egli avrebbe comunque dovuto rispondere in concorso con l’eventuale amministratore di fatto.
Dall’altro lato, il giudice d’appello ha evidenziato che la società amministrata dall’imputato risultava destinataria di fatture per operazioni inesistenti emesse da una società di Napoli — definita dalla Corte “tutt’altro che innominata” — e che l’imputato non aveva dedotto alcunché a fronte del verbale di accertamento in atti a lui diretto. L’argomentazione difensiva sulla genericità del riferimento alla ditta napoletana risulta quindi smentita dagli atti.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota di servizio (fuori output): la data di deposito 15.09.2025 è stata presa dal blocco ESTREMI come da tua istruzione, ma non compare nel corpo del provvedimento — nel testo si legge solo l’udienza e la decisione del 30.05.2025. Se preferisci che il titolo usi una data effettivamente reperibile nel testo, va indicato quale fonte usare; al momento ho rispettato la regola “ESTREMI prevale” e l’ho segnalato in NOTE.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.