Interesse a impugnare non coincide col rispetto della legge (Cass. pen. Sez. VII n. 31009 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema processuale penale la nozione di interesse a impugnare non può essere identificata nel mero interesse al rispetto di una norma di legge da parte dell’ordinamento giuridico. Essa va individuata in una prospettiva giurisdizionale di natura eminentemente utilitaristica, consistente nella finalità concretamente perseguita dal soggetto impugnante, tendente a rimuovere una situazione derivante da una decisione giudiziale cui si collega il conseguimento di un’utilità, costituita da un provvedimento più vantaggioso rispetto a quello impugnato. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che, senza illustrare puntualmente un sostanziale effetto favorevole, sia diretto a ottenere soltanto enunciati di principio o una disciplina per il futuro delle modalità di consegna degli atti al detenuto.

Il Fatto

Un detenuto in regime differenziato aveva proposto reclamo avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in data 19 ottobre 2023, aveva trasmesso gli atti al Direttore della Casa circondariale sulla richiesta di consegna, senza ritardo e senza controllo, di compact disc contenenti atti processuali. Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 16/01/2025, aveva dichiarato non luogo a provvedere per sopravvenuta carenza di interesse.

La difesa ha impugnato il provvedimento in Cassazione, deducendo violazione degli artt. 35-bis e 69 Ord. pen., art. 3 Cost., art. 6 CEDU, artt. 103 e 105 cod. proc. pen., art. 35 disp. att. cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione e della procedura di trattenimento della corrispondenza tra difensore e detenuto. La questione approda così al vaglio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che i motivi proposti sono inammissibili per carenza di interesse. Essi risultano diretti a ottenere enunciati di principio, senza l’illustrazione puntuale di un sostanziale effetto favorevole per il detenuto. Il ricorso, infatti, mirava a una pronuncia che disciplinasse per il futuro le modalità di consegna da parte della Casa circondariale, contestando la procedura seguita e invocando la non operatività del visto di censura sulla corrispondenza informatica tra detenuto e difensore.

La Corte richiama il ius receptum secondo cui, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare non può essere identificata nel mero interesse al rispetto di una norma di legge. Il collegio cita sul punto le Sezioni Unite n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693. Nella stessa prospettiva richiama la Sez. II n. 37876 del 12/09/2023, Rv. 285026-01, la Sez. VI n. 12722 del 12/02/2009, Rv. 243242-01 e la Sez. V n. 43983 del 15/07/2009, D’Ingeo, Rv. 245100-01.

L’interesse a impugnare va quindi individuato in una prospettiva utilitaristica, consistente nella finalità concretamente perseguita dall’impugnante, tendente a rimuovere una situazione derivante da una decisione giudiziale alla quale si collega il conseguimento di un’utilità, cioè un provvedimento più vantaggioso di quello impugnato. Poiché i compact disc erano indicati come già consegnati al detenuto, difetta l’utilità concreta perseguita. La Corte considera che all’inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Ricorrono poi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., e sulla scorta di Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000, la Corte pone a carico del ricorrente il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3000, considerati i motivi devoluti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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