Cessazione del conflitto negativo di competenza per successiva adozione del provvedimento richiesto (Cass. pen. Sez. 1 n. 13912 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conflitto di competenza, sia esso positivo o negativo, costituisce rimedio volto a tutelare l’esigenza di evitare la stasi procedimentale o la violazione del ne bis in idem. Ai sensi dell’art. 29 cod. proc. pen., il conflitto cessa per effetto del provvedimento con cui uno dei giudici dichiara, anche d’ufficio, la propria competenza o incompetenza, ovvero adotta l’atto richiesto. La successiva adozione del provvedimento originariamente ricusato, da parte del giudice che aveva dichiarato il non luogo a provvedere, determina la cessazione del conflitto e la restituzione degli atti al giudice remittente.
Il Fatto
Il Tribunale monocratico di Torre Annunziata, con sentenza irrevocabile, aveva condannato un soggetto alla pena della reclusione sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Il condannato aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di essere autorizzato ad allontanarsi dalla Regione di residenza per motivi di studio.
Il Tribunale, con un primo decreto, dichiarava il “non luogo a provvedere”, ritenendo la competenza del Magistrato di sorveglianza. Successivamente, a seguito di sollecito, il medesimo giudice adottava un provvedimento autorizzatorio, ma il Magistrato di sorveglianza, ritenendo la propria incompetenza, sollevava conflitto negativo dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rammentato che il conflitto di competenza non è uno strumento per la definizione astratta dell’ordine delle competenze, ma è finalizzato a preservare il ne bis in idem o a impedire la stasi procedimentale derivante dal concorrente rifiuto di due giudici di provvedere sulla medesima questione.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il Tribunale monocratico, dopo il primo decreto di “non luogo a provvedere”, aveva successivamente adottato il provvedimento autorizzatorio richiesto. Tale adozione, seppure successiva, aveva superato la situazione di stasi e reso attuale l’interesse alla risoluzione del conflitto.
Pertanto, alla stregua dell’art. 29 cod. proc. pen., il conflitto negativo doveva dichiararsi cessato, con conseguente restituzione degli atti al giudice remittente, il Magistrato di sorveglianza, per le sue determinazioni. La Corte ha quindi dichiarato l’insussistenza del conflitto, dando rilievo alla sopravvenienza del provvedimento che aveva eliminato l’incertezza sulla competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.