Reato continuato in esecuzione: onere di allegazione del condannato (Cass. pen. Sez. VII n. 31013 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva, ex art. 671 cod. proc. pen., esige un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita. Non è sufficiente valorizzare taluno di tali indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. Grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non bastando il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, indici sintomatici di una mera abitualità criminosa e non di un progetto unitario.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., con riferimento a due sentenze definitive pronunciate per reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: il primo commesso in Catania il 27 ottobre 2017, il secondo in Reggio Calabria da giugno a luglio 2019.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza con ordinanza del 20/12/2024. Avverso tale provvedimento la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile per aspecificità dei motivi. La difesa prospetta deduzioni generiche, prive dell’indicazione delle ragioni in fatto e in diritto che le sorreggono, e comunque versate in fatto, non consentite in sede di legittimità. Nel merito, l’asserito difetto di motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato.
La Corte ricostruisce la regola applicabile. Il riconoscimento del vincolo della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita. Occorre inoltre che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Non basta valorizzare taluno degli indici se i reati successivi risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea, come affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017.
Sul piano dell’onere probatorio, la Corte richiama il principio secondo cui grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti. Non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, perché tali indici sono sintomatici non di un progetto criminoso unitario, ma di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti, come statuito da Sez. I n. 35806 del 2016.
Nel caso concreto, la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi richiamati. Nel primo fatto il condannato aveva svolto il ruolo di corriere di una grossa partita di cocaina per conto di terzi; nel secondo era stato condannato per aver assunto il ruolo di fornitore, in più occasioni, di rilevanti quantitativi della medesima sostanza. Diversi erano i destinatari delle partite; inoltre, durante la consumazione dei delitti oggetto del secondo procedimento, il condannato era sottoposto agli arresti domiciliari dopo un periodo di custodia cautelare in carcere. Tali elementi consentono di affermare che, all’epoca del primo delitto, il condannato non potesse prefigurarsi, vista anche la distanza temporale tra le condotte, neanche nelle linee essenziali la consumazione dei delitti del secondo procedimento.
Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente considerati i motivi devoluti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.