Omicidio stradale: velocità del motociclista non esclude la colpa dell’automobilista allo stop (Cass. pen. Sez. IV n. 31138 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, la condotta del conducente che, provenendo da una strada secondaria, si immetta nella strada principale senza dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono viola l’art. 145 C.d.S. e integra la colpa rilevante ai sensi dell’art. 589 bis cod. pen. Il superamento del limite di velocità da parte del veicolo sopraggiungente non costituisce evenienza imprevedibile ed eccezionale e non è idoneo a elidere il nesso di causalità tra la condotta colposa dell’immissione e l’evento morte. Il giudice di legittimità, nel sindacare la motivazione, non può isolare singoli frammenti della sentenza impugnata, ma deve confrontarsi con l’intero apparato argomentativo, dovendo ritenersi il ricorso manifestamente infondato quando la censura ometta tale confronto.
Il Fatto
La vicenda riguarda un sinistro stradale avvenuto su una strada provinciale, all’intersezione con una via secondaria regolata da segnale di stop per i veicoli che intendono immettersi sulla strada principale. Un motociclista, dopo essere stato tamponato dall’autovettura del ricorrente in fase di immissione, decedeva per le lesioni riportate.
Il Tribunale aveva dichiarato l’imputato colpevole di omicidio stradale, riconoscendo le circostanze attenuanti e concedendo la sospensione condizionale della pena, la non menzione e la sospensione della patente. La Corte d’appello di Torino, con sentenza dell’11 dicembre 2024, confermava la condanna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione dell’art. 145 C.d.S. in relazione all’art. 589 bis cod. pen. e contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero fondato la colpa sulla sola visibilità del motociclo, ritenendo irrilevanti la velocità di crociera dello stesso e la distanza dall’intersezione. La Corte ha respinto questa lettura, osservando che essa non si confronta con l’apparato logico-motivazionale della sentenza impugnata, ove la visibilità del mezzo non costituisce il criterio esclusivo né il parametro cui ancorare il rispetto della regola cautelare.
La sentenza d’appello, recependo integralmente il primo grado, ha confermato la responsabilità perché l’imputato si era immesso sulla strada principale senza accorgersi dell’arrivo della motocicletta, pur in presenza di un lungo tratto rettilineo e pianeggiante. In tali circostanze egli avrebbe dovuto dare la precedenza e, in mancanza dello spazio per una manovra sicura, arrestarsi.
La Corte di merito ha quindi confermato la violazione dell’art. 145 C.d.S., che impone ai conducenti massima prudenza nell’approssimarsi a un’intersezione e di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra: l’imprudenza è consistita nell’intraprendere la svolta in maniera repentina, tanto da cogliere di sorpresa il motociclista, come confermato dalla brevissima distanza tra l’incrocio e il punto d’impatto.
Quanto alla velocità del motociclista, la Corte ha richiamato il principio per cui essa, quale concausa del sinistro, non elide la responsabilità del ricorrente, non essendo evenienza imprevedibile ed eccezionale (in termini Sez. IV n. 12361 del 07.02.2008; Sez. IV n. 20823 del 19.02.2019). Il secondo motivo è stato dichiarato parimenti infondato, poiché la censura non si confronta con la sentenza impugnata, che ha incentrato la violazione nell’omessa precedenza al motociclista proveniente da destra, mediante immissione repentina.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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