Inammissibilità del reclamo di sorveglianza spetta al collegio, non al magistrato (Cass. pen. Sez. I n. 32256 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sorveglianza il modello procedimentale è quello dell’udienza in camera di consiglio con partecipazione delle parti, cui rinvia l’art. 679 cod. proc. pen. Il decreto di inammissibilità adottato de plano ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è consentito solo per una richiesta identica, per oggetto e elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero priva delle condizioni di legge. Il reclamo al Tribunale avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza appartiene invece al genus dell’impugnazione; la declaratoria di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ipotesi dell’art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell’impugnazione e dunque dell’organo collegiale, non del magistrato di sorveglianza.

Il Fatto

Il condannato, ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen., proponeva opposizione avverso la prescrizione, contenuta al punto 6 del provvedimento del 5 marzo 2025, che gli imponeva il rientro presso l’abitazione alle ore 21. La difesa deduceva il contrasto con la parte del provvedimento che riconosceva la lecita attività imprenditoriale di ristorazione, esercitata nella stagione estiva fino alle ore tre del mattino.

Con il provvedimento del 31 marzo 2025 il Magistrato di sorveglianza di Palermo dichiarava inammissibile l’opposizione. Il condannato ricorreva per cassazione deducendo, con due motivi, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge con difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione in via preliminare e assorbente, muovendo dalla struttura del processo di sorveglianza. Il modello è quello dell’udienza in camera di consiglio con partecipazione delle parti, per il richiamo operato dall’art. 679 cod. proc. pen. al procedimento di esecuzione. Deroga a tale modello è la decisione di inammissibilità con decreto motivato, adottata de plano ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sentito il pubblico ministero.

Tale deroga opera in due soli casi: manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e mera riproposizione di una richiesta già rigettata. La Corte richiama la propria giurisprudenza: Sez. I n. 35319 del 12.03.2021, Esposito e Sez. I n. 24433 del 29.04.2015, Masulmeh. Il decreto de plano può essere emesso solo con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, oppure priva delle condizioni previste direttamente dalla legge.

Il reclamo al Tribunale avverso le decisioni del Magistrato di sorveglianza è riconducibile al genus dell’impugnazione. Ne segue che la dichiarazione di inammissibilità, ove ricorra una delle tassative ragioni dell’art. 591 cod. proc. pen., spetta al giudice dell’impugnazione, cioè all’organo collegiale.

Nel caso di specie il Magistrato di sorveglianza, con il provvedimento censurato, si era pronunciato sull’impugnazione avente ad oggetto la prescrizione ritenuta limitativa dell’attività lavorativa. Tale declaratoria era invece riservata al giudice dell’impugnazione. Il ricorso è pertanto fondato.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo per il giudizio sull’opposizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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