Recidiva reiterata: necessaria la valutazione in concreto della pericolosità (Cass. pen. Sez. III n. 30914 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva, il giudice non può limitarsi al mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, ma è tenuto a verificarne in concreto l’attualità quale sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità sociale dell’autore. La valutazione deve considerare la natura dei reati, il tipo di devianza, la qualità e il grado di offensività dei comportamenti, la distanza temporale tra i fatti, il livello di omogeneità e l’eventuale occasionalità della ricaduta, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. Ove la Corte territoriale ometta tali necessarie valutazioni su un punto decisivo e specificamente dogliato, la sentenza è annullata con rinvio limitatamente alla recidiva.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della condanna pronunciata dal Tribunale, aveva rideterminato la pena applicando la recidiva reiterata, esclusa quella specifica, muovendo dal casellario giudiziale dell’imputato.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la manifesta illogicità della motivazione sul riconoscimento della recidiva. I precedenti richiamati risalivano a molti anni prima e riguardavano reati eterogenei rispetto a quello oggetto del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il Collegio ribadisce che spetta al giudice accertare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza e di pericolosità del suo autore. Occorre riguardare la natura dei reati, il tipo di devianza, la qualità e il grado di offensività, la distanza temporale tra i fatti, l’omogeneità tra gli stessi, l’occasionalità della ricaduta e ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, a partire dalle Sezioni Unite n. 35738 del 27.05.2010, e ricorda che ai fini della recidiva — intesa come elemento sintomatico di accentuata pericolosità e non come fattore meramente descrittivo di precedenti penali — la valutazione non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione. Il giudice deve esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, accertando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno sulla commissione del reato sub iudice.

Nel caso di specie, la valutazione della Corte territoriale risulta carente. Essa si è basata sul casellario e sull’argomento della prosecuzione di un percorso delinquenziale non interrotto, senza svolgere le necessarie valutazioni in concreto su un punto decisivo per il giudizio e oggetto di specifica doglianza.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’applicazione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. è dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità.

Nota della Redazione

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