Sanzione disciplinare e ne bis in idem: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 31153 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra violazione del principio del ne bis in idem l’irrogazione, per il medesimo fatto già oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità, non possa essere equiparata a quella penale. Il giudice di legittimità verifica tale equiparabilità secondo i criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Grande Stevens contro Italia del 4 marzo 2014. È inammissibile, perché generico, il motivo che censuri la configurabilità del reato senza misurarsi con gli apprezzamenti di merito. È parimenti sottratta al sindacato di legittimità la doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, quando i giudici di merito abbiano rappresentato la carenza di elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e per altra imputazione. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 21 ottobre 2024, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: pretesa violazione del principio del ne bis in idem per essere stato sanzionato due volte per il medesimo fatto; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato; omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha esaminato separatamente i tre motivi, pervenendo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui non integra una violazione del ne bis in idem l’irrogazione, per il medesimo fatto oggetto di sanzione penale, di una sanzione disciplinare che per qualificazione giuridica, natura e grado di severità non possa essere equiparata a quella penale. Il parametro di valutazione è quello indicato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Grande Stevens contro Italia del 4 marzo 2014. Sul punto la Corte ha richiamato il precedente Sez. VI n. 1645 del 12.11.2019, dep. 2020, Montella, Rv. 278099. Il motivo è stato quindi ritenuto manifestamente infondato.
Il secondo motivo è stato dichiarato generico: il ricorrente non si è misurato con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d’appello, che ha sviluppato un puntuale e logico apparato argomentativo (in particolare alle pagine 4-6 della sentenza impugnata).
L’ultimo motivo, con cui si censurava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto estraneo al giudizio di legittimità. I giudici di merito avevano infatti rappresentato la carenza di elementi positivi idonei a giustificare il riconoscimento di tali circostanze, e la relativa valutazione resta riservata al giudice del merito.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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