Resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento concorrono, ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 31185 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra concorso formale di reati la condotta di chi usa violenza o minaccia, nel medesimo contesto fattuale, per opporsi a più pubblici ufficiali. Il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 cod. pen. non resta assorbito, ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse e susseguenti materialmente l’una all’altra. È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già vagliate dal giudice di merito senza confrontarsi con il suo apparato argomentativo, ovvero deduca motivi non previamente prospettati in appello ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 635 cod. pen.. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 29/10/2024, ha confermato la responsabilità per entrambi i reati e il trattamento sanzionatorio.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo, al concorso tra i reati, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla durata massima del lavoro di pubblica utilità.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha esaminato il ricorso sotto il profilo della specificità e della ammissibilità dei motivi. I primi due motivi, relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione sull’elemento soggettivo e sul momento rappresentativo del dolo per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., sono stati ritenuti privi di specificità, perché non si confrontano con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, là dove si dà atto delle manovre pericolose poste in essere dal ricorrente, dimostrative della piena consapevolezza di impedire il compimento dell’atto d’ufficio.
Analoga sorte è toccata al terzo motivo, concernente l’elemento soggettivo per il reato di cui all’art. 635 cod. pen. e il dedotto travisamento della prova: esso è riproduttivo di censure già vagliate dal giudice di merito con corretti e non illogici argomenti giuridici, là dove si dà atto della volontaria e consapevole manovra volta al danneggiamento dell’auto del pubblico ufficiale.
Nel merito delle questioni sostanziali, la Corte ha affermato che integra un concorso formale di reati la condotta di chi usa violenza o minaccia, nel medesimo contesto fattuale, per opporsi a più pubblici ufficiali, richiamando Sez. U., n. 40981 del 22/02/2018, Di Tornassi. Ha inoltre escluso che il reato di danneggiamento rimanga assorbito: esso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, risultando le condotte completamente diverse e susseguenti materialmente l’una all’altra.
Il sesto motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato dichiarato generico e riproduttivo di profili già disattesi, avendo il giudice di merito evidenziato la mancanza di comportamenti processuali apprezzabili e di segnali di resipiscenza. L’ultimo motivo, sulla durata massima del lavoro di pubblica utilità, è stato ritenuto inammissibile perché non previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.