Patrocinio a spese dello Stato: sufficiente l’impegno a comunicare le variazioni rilevanti (Cass. pen. Sez. IV n. 35296 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è inammissibile per la sola difformità lessicale tra l’impegno assunto dall’istante e la formula dell’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002. L’impegno a comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito non riguarda il passato, ma il futuro: è riferito a tutte le variazioni successive alla presentazione dell’istanza, suscettibili di essere valutate per stabilire se l’ammissione debba essere mantenuta. Deve quindi ritenersi sufficiente l’impegno a comunicare le variazioni “rilevanti ai fini della concessione del beneficio”, perché il concetto di rilevanza non coincide con il solo superamento della soglia reddituale. La dichiarazione di inammissibilità fondata su di una mera divergenza testuale è pronunciata fuori dai casi consentiti dalla legge, in violazione del principio di tassatività delle cause di inammissibilità.
Il Fatto
Un imputato, nel procedimento pendente davanti alla Corte di appello di Firenze, ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mezzo del proprio difensore. Nell’istanza egli si è impegnato a comunicare le variazioni dei limiti di reddito «rilevanti ai fini della concessione del beneficio», senza riprodurre letteralmente la formula dell’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002.
La Corte di appello ha dichiarato l’istanza inammissibile, ritenendo che l’impegno dovesse riguardare qualsiasi variazione di reddito, indipendentemente dalla sua attitudine a incidere sul beneficio. Il giudice dell’opposizione ha confermato il provvedimento, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 14723 del 2019. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro processuale: ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, il procedimento di ammissione è accessorio rispetto al rapporto processuale penale principale ed è volto a garantire la difesa. Il difensore dell’imputato è pertanto autonomamente legittimato a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità, secondo un orientamento consolidato (Sez. U. n. 30181 del 2004).
Nel merito, il Collegio muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14723 del 2019, che ha delimitato l’ambito della revoca del beneficio ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. a): l’obbligo di comunicazione riguarda solo le variazioni rilevanti, che non sono soltanto quelle determinanti il superamento della soglia, ma tutte quelle suscettibili di valutazione ai fini della revoca, in forza di un obbligo di lealtà verso le istituzioni.
Su questa base, la Corte reputa infondati il primo e il secondo motivo: l’impegno non può essere limitato alle sole variazioni che superano i limiti dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, ma non può neppure esigere la riproduzione letterale della norma. Diversamente opinando, la previsione dell’art. 112, comma 1, lett. a) resterebbe priva di autonoma ragion d’essere, assorbita nella lett. d).
Il ricorso è invece fondato quanto al terzo e al quarto motivo. I giudici di merito hanno tratto dall’interpretazione restrittiva della revoca un argomento per pretendere una esatta corrispondenza letterale tra l’impegno assunto e il testo di legge. Il Collegio rileva che l’impegno non riguarda il passato, bensì le variazioni future, sicché la formula «rilevanti ai fini della concessione del beneficio» va intesa come riferita a tutte le variazioni successive suscettibili di valutazione sulla permanenza dei requisiti.
Il riferimento all’art. 136 d.P.R. n. 115/2002, dettato per il processo civile e non applicabile alla specie, conferma la lettura: la revoca è collegata alle modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione. La dichiarazione di inammissibilità è stata dunque pronunciata fuori dai casi consentiti dalla legge, con annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio al Presidente della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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