Lieve entità dello spaccio richiede valutazione complessiva di tutti gli elementi (Cass. pen. Sez. VII n. 31328 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione complessiva del fatto, da condurre alla luce di tutti gli elementi normativamente indicati: mezzi, modalità e circostanze dell’azione, nonché qualità e quantità della sostanza stupefacente, con riguardo al grado di purezza. Il giudice deve quindi vagliare congiuntamente i profili concernenti l’azione e quelli attinenti all’oggetto materiale del reato. Ne consegue che l’attenuante va esclusa quando anche uno solo di tali elementi porti a ritenere che la lesione del bene giuridico protetto non sia di lieve entità. La qualificazione del fatto ai sensi della norma invocata deve costituire l’approdo di tale complessiva valutazione e trovare riscontro nella motivazione della decisione.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 16 ottobre 2024, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Termini Imerese del 10 gennaio 2023, ha ridotto la pena inflitta all’imputato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata configurazione della più lieve ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, della quale ha sostenuto la ricorrenza dei presupposti applicativi.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui il riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità esige un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, nonché qualità e quantità della sostanza con riguardo al grado di purezza, così da pervenire all’affermazione della lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19.12.2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01).
Il giudice è dunque tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l’azione sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato. Il riconoscimento dell’attenuante va escluso quando anche uno solo di tali elementi porti a ritenere che la lesione del bene giuridico protetto non sia di lieve entità, come affermato tra le tante da Sez. 6, n. 39977 del 19.09.2013, Tayb, Rv. 256610-01.
La Corte ha precisato che la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 deve costituire l’approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze rilevanti per stabilirne l’entità alla luce dei criteri normativizzati. Tale percorso valutativo deve riflettersi nella motivazione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della prevalenza eventualmente riservata ad alcuni soltanto di essi.
Nel caso di specie la Corte territoriale, correttamente valutando i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità. Sono stati posti in rilievo aspetti rivelatori della professionalità e della non estemporaneità con cui l’attività di spaccio veniva svolta, negando così la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi ritenuti maggiormente significativi ai fini dell’esclusione della minima offensività.
All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost., sent. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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