Lieve entità dello spaccio esclusa se un solo elemento la contraddice (Cass. pen. Sez. VII n. 31601 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 costituisce l’approdo di una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente indicati, relativi ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell’azione nonché alla qualità e quantità della sostanza, anche con riguardo al grado di purezza. L’attenuante va esclusa quando anche uno solo di tali elementi riveli che la lesione del bene giuridico protetto non è di lieve entità. Il giudice deve dare conto in motivazione di avere vagliato tutti gli aspetti rilevanti e delle ragioni della prevalenza eventualmente attribuita solo ad alcuni di essi. Correttamente la Corte territoriale nega la fattispecie lieve valorizzando gli indici di professionalità e non estemporaneità dell’attività di spaccio.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado, per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 6 novembre 2024, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 16 luglio 2024.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge per la mancata configurazione della più lieve ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, di cui assumeva la sussistenza dei presupposti applicativi. La Suprema Corte è investita della questione relativa ai criteri di riconoscimento dell’attenuante della lieve entità.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione penale dichiara il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il riconoscimento dell’ipotesi lieve esige un’adeguata valutazione complessiva del fatto, con riferimento ai mezzi, alle modalità e alle circostanze dell’azione e alla qualità e quantità della sostanza, anche nel grado di purezza, così da pervenire alla qualificazione attenuata in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena.
Sul punto la Corte richiama Sez. VI n. 1428 del 19.12.2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01, per cui il giudice deve valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, tanto quelli concernenti l’azione quanto quelli attinenti all’oggetto materiale del reato: il riconoscimento dell’attenuante va escluso quando anche uno solo di tali elementi porti a negare che la lesione del bene giuridico sia di lieve entità. Nella stessa direzione è citata Sez. VI n. 39977 del 19.09.2013, Tayb, Rv. 256610-01.
Il percorso argomentativo impone che la qualificazione del fatto ai sensi della norma attenuata sia il risultato della valutazione di tutte le circostanze rilevanti e che tale percorso si rifletta nella motivazione. Il giudice deve dimostrare di avere vagliato ogni aspetto normativamente significativo e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.
Applicando tali criteri, la Corte ritiene che la Corte territoriale abbia offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al diniego dell’attenuante, avendo posto in rilievo aspetti rivelatori della professionalità e della non estemporaneità con cui l’attività di spaccio era svolta. Il giudice di merito ha così attribuito a tali elementi una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell’esclusione della minima offensività.
All’inammissibilità del ricorso conseguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in base a Corte cost. sent. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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