Pena in misura non elevata e sindacato sulla determinazione (Cass. pen. Sez. VII n. 31604 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La specifica e dettagliata motivazione sui criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena è richiesta solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. La scelta, implicitamente basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen., di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. Analogamente, la motivazione con cui il giudice di secondo grado nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, se priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, non è censurabile in cassazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 13 marzo 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pistoia del 16 febbraio 2021, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per due ipotesi di reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo l’illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena, lamentandone l’eccessiva entità e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. La decisione impugnata è sorretta da un conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il Collegio enuncia la regola processuale di riferimento: una specifica e dettagliata motivazione sui criteri seguiti nella determinazione della pena si richiede solo quando la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. Fuori da tale ipotesi, la scelta di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale resta riservata al giudice di merito e insindacabile in cassazione, trattandosi di determinazione implicitamente basata sui criteri dell’art. 133 cod. pen.
A sostegno dell’orientamento la Corte richiama Sez. II n. 36104 del 27/04/2017, Sez. IV n. 27959 del 18/06/2013, Sez. II n. 28852 del 08/05/2013 e Sez. IV n. 21294 del 20/03/2013.
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la motivazione resa dalla Corte di appello rappresenta e giustifica in punto di diritto le ragioni del diniego del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo un percorso privo di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità, come affermato da Sez. VI n. 42688 del 24/09/2008.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, in linea con Corte cost. n. 186/2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.