Calunnia del collaboratore di giustizia e insindacabilità in cassazione del dolo (Cass. pen. Sez. II n. 31671 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di calunnia, il dolo consiste nella consapevolezza dell’innocenza della persona accusata e la sua prova può essere desunta, in via indiziaria, dal risentimento verso l’offeso, dalla progressione narrativa delle dichiarazioni accusatorie e dalla successiva ritrattazione. Il giudice di rinvio, uniformandosi alle indicazioni della sentenza rescindente, è tenuto a confrontarsi con le acquisizioni processuali trascurate dal precedente giudizio, ma la ricostruzione alternativa dei fatti proposta dal ricorrente resta estranea al sindacato di legittimità. Il ricorso che reiteri tesi già vagliate nel merito senza indicare gli atti e i passaggi motivazionali specificamente viziati è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio dopo annullamento della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia con cui il ricorrente, collaboratore di giustizia, era stato condannato per il delitto di calunnia. Secondo i giudici di merito, nel corso di due interrogatori del 2011 egli aveva falsamente accusato di corruzione in atti giudiziari il magistrato che, da giudice per le indagini preliminari, aveva emesso nei suoi confronti una ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione di stampo mafioso.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo il vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo generico, il riconoscimento della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa ha inoltre lamentato, in nota di replica, la mancata dichiarazione di prescrizione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché articolato su motivi privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e comunque manifestamente infondati.
Sul primo motivo, la Corte ha osservato che la corte territoriale, attenendosi alle indicazioni della sentenza rescindente, si è confrontata in termini logici ed esaustivi con le acquisizioni processuali non esaminate dalla precedente pronuncia di assoluzione, annullata proprio per la lacuna motivazionale. Quanto alla consapevolezza della falsità dell’accusa, il giudice di rinvio ha sviluppato un ampio ragionamento dimostrativo del dolo, fondato sul risentimento verso il magistrato offeso, sulla progressione narrativa delle dichiarazioni e sul ricorso allo schermo della conoscenza de relato, rivelatosi non veritiero.
La Corte ha ritenuto che il ricorrente, insistendo sulla carenza di prova dell’elemento intenzionale, da un lato reiteri tesi già sottoposte al vaglio di merito e dall’altro prospetti una alternativa ricostruzione in fatto della vicenda, estranea al sindacato di legittimità. I rilievi difensivi risultano inoltre basati su una diversa lettura di atti processuali non allegati al ricorso né in esso trascritti integralmente.
Anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio sono stati giudicati manifestamente infondati, avendo la Corte di merito adeguatamente giustificato l’applicazione della recidiva — desunta dalla spiccata e specifica pericolosità, dai precedenti penali e dalla condotta delittuosa, causa di espulsione dal programma di protezione — e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della personalità negativa dell’imputato.
Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio.
Nota della Redazione
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