Cass. pen. Sez. VI n. 37557/2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 37557/2026 (R.G. 35491/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Stefania Riccio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: alias avverso la sentenza del 5/10/2026 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocata sostituita dall’avvocato , che si è riportato ai motivi di ricorso e insistito per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 ottobre 2026, la Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna di cittadino italiano, in atto sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal 26 settembre 2026, al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in esecuzione del mandato di arresto del 3 settembre 2026 Portsmouth, ai fini dell’esercizio dell’azione penale, perché sottoposto ad indagini per i reati di associazione a delinquere finalizzata ad agevolare la commissione di violazioni della normativa del Regno Unito in materia di immigrazione da parte di cittadini non britannici (art. 1 del Criminal Law Act del 1977 e degli artt. 25 (1) e 6 dell’Immigration Act del 1971 e partecipazione ad un accordo di riciclaggio di denaro in violazione dell’art.328 (1) del Procedes of Crime Act 2022, reati commessi tra il 1 luglio 2024 e il 17 ottobre 2025. comproprietario dell’agenzia di viaggi ” sede in è stato individuato come organizzatore di un gruppo dedito a favorire, a scopo di profitto, l’ingresso illegale nel Regno Unito di migranti, prevalentemente cittadini indiani, mediante predisposizione di documenti falsi, prenotazioni di volo e sistemazioni alberghiere. L’accusa concentra l’addebito su 32 episodi relativi all’ingresso illegale di almeno 128 migranti. Dalle indagini svolte risulta che il ricorrente avrebbe organizzato voli e alloggi, impartito istruzioni per il trasporto dei migranti da trasmesso carte d’imbarco e mantenuto contatti con i migranti durante il viaggio tramite utenze telefoniche e gli indirizzi mail: l’autorità della richiesta qualifica espressamente come transnazionale, ai sensi della legge del Regno Unito, il reato ascritto al ricorrente.

Il mandato dà atto, altresì, che avrebbe diretto un suo corriere per il ritiro e trasferimento di somme proveniente da tale tanto che il corriere sarebbe stato arrestato dopo avere avuto l’ordine di ritirare di ritirare 14.500 E venendo trovato in possesso della somma di 14.460 E.

2. La Corte di appello ha subordinato l’esecuzione del mandato alla condizione sia rinviato in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente pronunciata nei suoi confronti. E, posto che il delitto di associazione a delinquere finalizzato al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è punito nel Regno Unito con la reclusione a vita, che lo Stato emittente dia una garanzia considerata sufficiente dallo Stato di esecuzione, che esso procederà ad una revisione della pena o della misura inflitta su richiesta o al più tardi dopo 20 anni, oppure incoraggerà l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto, in virtù della legge o della prassi dello Stato emittente affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita. Ha disposto, pertanto, la sospensione della consegna al preventivo rilascio, a cura delle competenti autorità del Regno Unito, di garanzia scritta in ordine all’obbligo di restituzione. 3.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. atto cod. proc. peno nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, chiede l’annullamento della sentenza impugnata, per plurimi vizi di violazione di legge. Le deduzioni difensive sono incentrate, e variamente declinate, sul mancato esame delle implicazioni recate dal principio di “proporzionalità” di cui all’art. 597 dell’Accordo di partenariato che, nell’ambito della cooperazione giudiziaria penale, costituisce un principio centrale.

Si tratta di implicazioni rilevanti, secondo la prospettazione difensiva, sia con riferimento alla tutela del diritto alla vita personale e familiare del ricorrente, alla tutela dei suoi diritti genitorialità sul figlio minore, privato della figura paterna e, quindi alla tutela dell’interesse del minore, oggetto di speciale protezione e, secondo un’accezione propriamente processuale, riferimento bilanciamento tra le esigenze processuali correlate al procedimento in corso in Gran Bretagna.

Denuncia, in particolare:

1. Violazione degli artt. 524, par. 2, 597, 604, lett. c) e 613 Accordo di partenariato, art. 8, CEDU, artt. 7 e 24 CDFUE, artt. 3 e 9 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, per avere la Corte disposto la consegna senza svolgere una verifica concreta e individualizzata con riguardo alla vita familiare e al superiore interesse del figlio minore della persona chiesta in consegna, nato a , e motivazione inesistente e/o meramente apparente in ordine al superiore interesse del figlio minore e alla incidenza della consegna sul benessere del bambino.

La Corte di appello non avrebbe esaminato le dichiarazioni rese dalla moglie del ricorrente, la quale ha riferito come il padre rivesta un ruolo centrale nella crescita e nell’organizzazione della vita materiale del minore, aspetti che assumono rilevanza imprescindibile fini giudizio necessità proporzionalità della consegna, come prescritto dagli articoli 597 e 613 cito e comunque, direttamente incidenti sul controllo relativo, alla salvaguardia dei diritti fondamentali imposto dagli artt. 524, par. 2 e 604, lett. c) cito e artt. 8 CEDU, 7 e 24 CDFUE nonché 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Infatti, l’esigenza di assicurare la presenza fisica del destinatario nel processo penale a suo carico non esime l’autorità giudiziaria italiana Stato di esecuzione dalla verifica del rispetto del principio di proporzionalità e della sussistenza di un rischio reale di violazione di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla convenzione EDU o dalla Carta di Nizza, come affermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. La Corte di appello, inoltre, omettendo di chiedere specifiche informazioni all’autorità procedente sui tempi e sulla necessità della presenza fisica del consegnando ai fini della indispensabilità del procedimento e della verifica che le esigenze potessero essere soddisfatte mediante misure meno coercitive, ha omesso qualsivoglia valutazione relativa al benessere del minore che, nel sistema di tutela multilivello, costituisce un interesse preminente da valutare sia in materia sostanziale, per tutti gli atti che lo riguardano, anche indirettamente, e che possiede, altresì, valore di principio interpretativo fondamentale e regola processuale.

In tale contesto di principi l’interesse del minore va posto in comparazione con le esigenze di assicurare la presenza fisica del destinatario nel processo penale a suo carico attraverso una verifica che, anche mediante interlocuzione supplementare con lo stato richiedente, (ai sensi dell’art. 604, lett. c), Accordo di partenariato), sia finalizzato ad accertare se la consegna determini una ingerenza sproporzionata nell’esercizio delle responsabilità genitoriali e nella vita privata e familiare.

Un principio che non è circoscritto alle ipotesi di monogenitorialità, ma che si impone quando siano specificamente dedotte, e documentalmente rappresentate, le conseguenze che la consegna è suscettibile di produrre sulla relazione tra i genitori e i figli in tenerissima età: tali conseguenze devono pertanto essere effettivamente acquisite al perimetro del giudizio di proporzionalità e sottoposte ad una ponderazione concreta e individualizzata che non esime l’autorità giudiziaria italiana, quale stato di esecuzione, dalla verifica del rispetto del principio di proporzionalità e della sussistenza di un rischio reale di violazione di uno dei diritti fondamentali. La motivazione della sentenza impugnata è del tutto carente la riguardo al pari della parte in cui richiama le condizioni patrimoniali della coppia e il patrimonio immobiliare di cui beneficerebbe la madre, in quanto si tratta della casa di abitazione principale gravata di mutuo ipotecario. Nel caso di specie, la richiesta di consegna avrebbe dovuto essere disattesa in ragione della concreta incidenza che la consegna è destinata a produrre sull’assetto complessivo delle relazioni familiari e in particolare sulla posizione del figlio minore, perché realizzerebbe una cesura repentina e protratta per un tempo indefinito della relazione quotidiana tra padre e figlio.

Motivo 2:

Violazione degli artt. 524, par. 2, 597, 604, lett. c) e 613 Accordo di partenariato, per omesso svolgimento del giudizio di proporzionalità secondo i parametri indicati dall’Accordo, per mancata verifica della pena probabilmente inflitta, della durata della custodia cautelare e delle misure meno coercitive e della concreta necessità della presenza fisica del ricorrente nel Regno Unito. Il principio di proporzionalità, chiaramente enunciato nell’Accordo, ha recepito le crescenti sollecitazioni della dottrina e della giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia e ha previsto espressamente un giudizio di riscontro in concreto della necessità e proporzionalità e pone a carico dell’autorità di esecuzione l’onere di acquisire informazioni qualora siano ritenute insufficienti quelle veicolate dall’autorità giudiziaria che ha chiesto la consegna. La motivazione della Corte di appello non ha considerato la incidenza della consegna sul diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona chiesta in consegna, il rispetto dell’interesse superiore e del benessere del bambino – quali diritti fondamentali previsti, rispettivamente, dagli artt. 8 CEDU, 7 e 24 del CDFUE e non ha valutato la possibilità di utilizzare strumenti meno afflittivi per assicurare la presenza del consegnando al processo, tra i quali la partecipazione a distanza mediante videoconferenza.

Le informazioni dell’autorità richiedente sono generiche quanto alla cornice sanzionatoria applicabile, perché limitate alla indicazione della pena massima, all’assenza di elementi idonei a consentire una valutazione della pena che sarebbe concretamente e realisticamente applicabile, parametro espressamente rilevante ai fini dello scrutinio di proporzionalità demandato all’autorità dell’esecuzione. La Corte di appello ha esaurito il giudizio di proporzionalità nella sola gravità oggettiva dell’addebito, laddove occorreva considerare se, in concreto, la consegna fosse necessaria e proporzionata rispetto alle esigenze del procedimento britannico, ovvero se le finalità del processo potessero essere realizzate mediante strumenti meno afflittivi acquisendo informazioni dall’autorità emittente e, in particolare, elementi utili a verificare la possibilità di soddisfare le esigenze del procedimento mediante videoconferenza o altre modalità meno invasive. Motivo 3:

Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 606, par. 1, lett. f, 597 e 613, dell’Accordo di partenariato (in relazione all’articolo 606, comma uno, lett. b) cod. proC. pen.) per avere ritenuto formalmente completo il mandato sulla sola base delle indicazioni delle pene massime previste per i reati per cui si procede e per aver omesso di acquisire le informazioni necessarie sulla cornice sanzionatoria e sulla pena concretamente prevedibile, aspetti che incidono sulla portata del principio di proporzionalità che va valutato non solo sul piano astratto – della pena o massima applicabile – ma della pena in concreto irrogabile e della durata della custodia cautelare.

Motivo 4:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 524, par. 2, 604, lett. c) ed e), 613, paragrafo 2, dell’Accordo di partenariato, art. 3 CEDU e 4 CDFUE (in relazione agli artt. 125, 606, comma 1, cod. proc. pen.) per avere disposto la consegna senza acquisire le informazioni individualizzate sulle condizioni di detenzione nel Regno Unito.

La Corte di appello ha applicato una erronea regola di giudizio al confronto con le deduzioni svolte dal e ha reso una motivazione di mera apparenza: la persona chiesta in consegna aveva, infatti, supportato la deduzione circa l’esistenza di un concreto rischio di trattamenti inumani e degradanti con la produzione di documenti – ritenuti generici o, comunque, infondati dalla Corte – ma trascurando che l’autorità richiedente non aveva indicato l’istituto penitenziario di destinazione né fornito notizie più precise sulle concrete condizioni della futura detenzione.

In violazione del principio recato da CGUE, Sez. III, 23 aprile 2026, C- 528/24 secondo cui quando la quando la persona richiesta invochi dinanzi all’autorità dell’esecuzione il rischio di violazione di uno o più diritti fondamentali in caso di consegna al Regno Unito, quest’ultima non può ordinare la consegna senza avere concretamente determinato, al termine di un esame adeguato, se sussistano fondati motivi per ritenere che l’interessato sia effettivamente esposto a tali rischi (par. 47), pur a fronte di criticità sistemiche segnalate dalla difesa, la Corte di appello di Bologna non aveva inteso chiedere chiarimenti trascurando che erano stati prodotti, in lingua italiana e in allegato alle memorie difensiva oltre ai Rapporti del CTP, il Rapporto annuale 2025/2026 del Chief Inspector of Prisons for Englad e Wales, presentato al Parlamento britannico il 7 luglio 2026 e altro documento ufficiale dall’HM Inspectorate of Prisons del 4 settembre 2026, atti nei quali sistema custodia viene qualificato come molto fragile sovraffollamento ed altre problematiche.

Motivo 5:

Violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 601, par. 1, lett. b) dell’Accordo di partenariato, per avere escluso la ricorrenza del motivo facoltativo di rifiuto relativo alla pendenza di un procedimento penale in Italia per il medesimo fatto.

Il reato di cui al capo 1, costituisce per le modalità di commissione del fatto, il medesimo fatto oggetto del mandato perché realizzato attraverso l’utilizzazione dell’agenzia di viaggi del ricorrente, corrente in la cui attività si colloca in un segmento immediatamente prima o immediatamente dopo il segmento oggetto delle condotte contestate dall’autorità giudiziaria britannica sicché occorreva accertare se le condotte oggetto del procedimento italiano fossero espressione dello stesso programma criminoso, coinvolgessero i medesimi soggetti, utilizzassero le medesime strutture operative e si inserissero nella medesima sequenza fattuale oggetto del procedimento britannico, e, dunque, di circostanze che esigessero l’approfondimento sulla modalità di commissione del fatto che era stato certamente realizzato, per effetto di condotte unitarie, anche in Italia.

La nozione di “medesimo fatto”, rispetto alla fattispecie concreta, non può essere risolta mediante una comparazione meramente cronologica, ma richiede l’esame sostanziale delle condotte contestate e, in materia di reato transnazionale, non può essere risolta mediante una comparazione sul piano temporale ma richiede l’esame sostanziale delle condotte contestate.

Motivo 6:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 601, par. 1, lett. g) e i) dell’Accordo di partenariato Ce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.) per erronea applicazione dei criteri relativi al motivo facoltativo di rifiuto fondato sulla territorialità poiché le circostanze di fatto poste e base del mandato evidenziano chiaramente il carattere transnazionale delle condotte sussunte nel reato associativo attraverso una struttura imprenditoriale operante in Italia e del ruolo operativo svolto dallo L’ampiezza l’avanzamento delle indagini svolte Regno Unito imponevano, comunque, di svolgere un effettivo confronto con gli ulteriori elementi rilevanti – quali il luogo di realizzazione delle specifiche condotte attribuite al ricorrente, la localizzazione delle fonti di prova relative all’operatività in Italia dell’agenzia di viaggi – mentre la pendenza del procedimento aperto dalla DDA di imponeva una verifica in concreto della transnazionalità dei fatti investigati.

Il ricorrente risiede stabilmente in Italia, vi è radicato con il nucleo familiare, le condotte appaiono riconducibili ad un medesimo contesto investigativo e in forza della garanzia di rimpatrio, sarebbe comunque destinato a rientrare in Italia per l’esecuzione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso di è proposto per motivi complessivamente infondati, e, pertanto, deve essere rigettato. 2.11 primo motivo di ricorso è proposto per motivi generici e manifestamente infondati.

3. La Corte di appello di Bologna ha correttamente premesso che la materia della consegna tra Inghilterra e Italia è regolata dall’Accordo sugli scambi commerciali e cooperazione tra Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna del 24 dicembre 2020 (d’ora in avanti Accordo) mentre sul piano procedi mentale, quanto alle modalità e ai tempi di assunzione della decisione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le regole previste dalla I. n. 69 del 2005. Le specifiche disposizioni dell’Accordo disegnano un modello di cooperazione che, quanto al profilo passivo, richiede all’autorità dello Stato di esecuzione del mandato, un controllo sui seguenti punti:

a) la conformità del mandato di arresto ai requisiti previsti dall’Accordo (art.

b) la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica del fatto, con la sola eccezione delle ipotesi previste dai par. 3 e 4 dell’art. 599;

c) il rispetto del principio di proporzionalità previsto dall’art. 597 in forza del quale la cooperazione mediante il mandato di arresto è necessaria e proporzionata tenuto conto dei diritti della persona e degli interessi della vittima, considerate la gravità del fatto, la pena che sarebbe probabilmente inflitta e la possibilità che uno Stato adotti misure meno coercitive della consegna, in particolare, al fine di evitare periodi inutilmente lunghi di custodia cautelare; la non configurabilità di un motivo, obbligatorio o facoltativo, di non esecuzione del mandato ai sensi degli artt. 600 e 601 (con le eccezioni relative ai reati politici di cui all’art. 602);

e) la verifica che, sussistendo una delle condizioni previste dall’art. 604, siano fornite dallo Stato di emissione le specifiche garanzie in relazione a ciascuna di queste.

Quanto alla finalità del mandato di arresto, dalla definizione contenuta all’art. 598, lett. a), Accordo di partenariato emerge che, al pari del mandato di arresto europeo, il mandato di arresto può avere sia natura processuale, ai fini dell’esercizio dell’azione penale, come nel caso in esame, che esecutiva, ai fini dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà, a condizione che, quanto al mandato processuale, si tratti di fatti puniti dalle leggi dello Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata non inferiore a dodici mesi, e, quanto al mandato esecutivo, che si tratti di condanne privative della libertà di durata non inferiore a quattro mesi.

4. Le coordinate dell’esercizio dei poteri del giudice dell’esecuzione della consegna – se, in buona sostanza, sovrapponibili tout court a quelle in materia di mandato di arresto europeo – sono state, in tempi recenti, chiarite dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 29 luglio 2024 (Corte giust., causa C-202/24, Alchaster) che, nel sistema di fonti multilivello, e a partire dalla dall’art. 1, par. 1, della decisione quadro 2002/584, ha chiarito come l’ambito di applicazione di quest’ultima si limita all’esecuzione dei mandati di arresto europei emessi dagli Stati membri con la conseguenza che la decisione quadro non si applica all’esecuzione di mandati emessi dal Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020. La Corte di giustizia ha precisato che il sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate, istituito dalla decisione quadro sul MAE, si basa sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri e sul principio del riconoscimento reciproco, basato sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, un complesso di valori comuni sui quali l’Unione si fonda.

Sebbene un siffatto livello di fiducia possa essere garantito anche da accordi internazionali conclusi tra gli Stati membri e taluni Paesi terzi che intrattengono relazioni privilegiate con l’Unione europea, il regime istituito dall’Accordo di partenariato non prevede relazioni di pari portata, con la conseguenza che lo Stato d’oltre Manica non gode più del “beneficio della presunzione di fiducia”. La Corte di giustizia ha, dunque, stabilito che gli Stati membri, nell’esaminare una richiesta di estradizione da parte del Regno Unito, devono ora condurre un’analisi caso per caso che deve tenere conto non solo della situazione individuale della persona richiesta, ma anche del contesto sistemico e delle garanzie istituzionali offerte dopo la Brexit, tenuto conto che il Regno Unito continua ad aderire alla CEDU e che, tuttavia, è carente la supervisione diretta da parte sua e l’assenza di un obbligo di conformità al diritto dell’Unione che minano la presunzione automatica di fiducia reciproca.

Ne discende, soprattutto, la necessità di un meccanismo di controllo più rigoroso, incentrato sulla tutela dei diritti fondamentali dell’individuo tenuto conto che l’Accordo di partenariato prevede esplicitamente che, «se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione di uno o più dei diritti fondamentali della persona ricercata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d’arresto» e che l’esame semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate, articolato in due fasi, che gli Stati membri dell’UE sono tenuti ad effettuare in caso di MAE – come chiarito per la prima volta dalla nota sentenza Aranyosi e Caldararu del 2016 – non può essere trasposto alla valutazione dell’esecuzione di un mandato emesso sulla base dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Piuttosto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve effettuare una valutazione autonoma e può (solo) rifiutare di dare esecuzione a un mandato d’arresto se dispone, alla luce della situazione individuale della persona ricercata, di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati che dimostrino ragioni valide per ritenere che vi sia un rischio reale di violazione dell’art. 49, par. l, della Carta.

In definitiva, le disposizioni dell’Accordo di partenariato sembrano delineare un approccio che, seppur ancorato all’esigenza di un’efficace cooperazione giuridica, non trascura in alcun modo la centralità della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo e la decisione dei redattori dell’Accordo di inserire fra i motivi di rifiuto una clausola di carattere generale relativa ai diritti umani appare risulta emblematica della rilevanza di tale tema nel disegno di questo strumento. Anche ulteriori disposizioni dell’Accordo testimoniano la maggiore attenzione riservata alla protezione dei diritti individuali, senza dubbio sulla scia dell’ampia giurisprudenza della Corte che ha interpretato e integrato la decisione quadro sul

MAE.

In particolare, l’art. 597, Accordo di partenariato impone che l’esecuzione di una richiesta di consegna sia subordinata a una rigorosa valutazione di proporzionalità, nella quale devono essere tenuti in debito conto i diritti della persona ricercata.

In funzione di rafforzamento del principio di proporzionalità si muovono anche la previsione di cui all’art. 613, comma l, Accordo di partenariato, secondo cui l’autorità dell’esecuzione decide sulla consegna «nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all’art. 597» e quella di cui al comma 2, che, in funzione dell’accertamento del requisito della proporzionalità, prevede il ricorso all’urgente richiesta delle informazioni complementari necessarie ai fini della decisione. La regola dell’analisi caso per caso posta dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 29 luglio 2024 (causa C-202/24, Alchaster) comporta rilevanti implicazioni nell’esame da parte dell’Autorità giudiziaria italiana delle richieste di estradizione proposte sulla base dell’Accordo sugli scambi commerciali e cooperazione tra Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna del 24 dicembre 2020: il giudice della consegna non potrà far ricorso al meccanismo semplificato che opera in materia di mandato di arresto europeo ma dovrà, di volta in volta, effettuare una valutazione autonoma potendo rifiutare la consegna se, alla luce della situazione individuale della persona ricercata, dispone di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati che dimostrino ragioni (/JJ valide per ritenere che vi sia un rischio reale di violazione dei diritti umani tutelati dalla Convenzione Edu e/o dalla Carta di Nizza e applicando, altresì, i principi che, in materia di estradizione e mandato di arresto europeo sono stati ritenuti, nella giurisprudenza di legittimità, maggiormente adeguati a realizzare un’efficace cooperazione giuridica tenuto conto della centralità che, nell’Accordo, assumono la tutela dei diritti fondamentali e il principio di proporzionalità.

5. Questa Corte ha già fatto applicazione dei principi recati dalla sentenza della Corte di giustizia in un precedente, richiamato nel ricorso, affermando che in tema di mandato di arresto emesso dal Regno Unito in base al c.d. Accordo di partenariato del 24 dicembre 2020, l’esigenza di assicurare la presenza fisica del destinatario nel processo penale a suo carico non esime l’Autorità giudiziaria italiana, Stato di esecuzione, dalla verifica del rispetto del principio di proporzionalità e della assenza di un rischio reale di violazione di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione EDU e/o dalla Carta di Nizza, sicché, ove ritenga che vi sia stata una lesione del citato principio o la violazione di uno di tali diritti, è tenuta a non darvi corso (Sez. 6, n. 8851 del 28/02/2025, D, Rv. Un principio che deve qui essere ribadito con le precisazioni che seguono in relazione alla posizione soggettiva del ricorrente che, rispetto alla fattispecie esaminata nella sentenza ora richiamata, non possiede, nell’ordinamento italiano, la stessa base normativa e ampiezza di tutela dei diritti fondamentali della persona chiesta in consegna alla base del principio di proporzionalità. 6.Va premesso, in primo luogo, che il mandato a base della richiesta di consegna di è un mandato processuale che ha la finalità di assicurare la presenza al processo a suo carico della persona richiesta in consegna, un processo che concerne reati particolare gravità che prevedono l’irrogazione di una pena elevata, aspetti, questi particolarmente valorizzati nella sentenza impugnata che ha ritenuto adeguatamente tutelata la posizione del figlio minore del ricorrente, in quanto affidato alla madre, dando atto che la famiglia del versa in condizioni di precarie condizioni economiche.

La Corte di appello ha ritenuto, altresì, che per la necessità per presumibili esigenze investigative e di ricerca della prova, la presenza dell’imputato nel processo che lo coinvolge non avrebbe potuto essere garantita con partecipazione a distanza, escludendo la necessità di richiedere all’Autorità dello Stato emittente ulteriori notizie complementari, in relazione all’art. 597 o alla sussistenza di motivi di non esecuzione, obbligatoria o facoltativa, del mandato. I motivi di ricorso, che censurano anche il mancato ricorso alla richiesta di informazioni complementari, denunciano la violazione di legge in relazione alle modalità processuali della sentenza della Corte di appello di Bologna che, ai sensi dell’art. 613 dell’Accordo di partenariato, deve essere assunta nel rispetto del principio di proporzionalità: la difesa ha insistito, in particolare, sulla violazione del diritto alla genitorialità della persona consegnata, posta nell’impossibilità di darvi corso, sulla tutela dei diritti del figlio minore, privato della figura paterna e sulla possibilità per lo Stato richiedente di adottare misure meno coercitive della consegna della persona ricercata per ottenerne la presenza al processo a suo carico. 7.L’Accordo di partenariato disciplina i motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d’arresto (art. 600) e altri motivi di non esecuzione del mandato di arresto (art. 601), di natura squisitamente processuale, sicché occorre chiedersi come si atteggia, rispetto ai motivi di non esecuzione, principio di proporziona I ità.

Ad avviso del Collegio il principio di proporzionalità di cui all’art. 597, Accordo di partenariato si atteggia come un pre-requisito operativo, vincolante ed essenziale, del ricorso alla cooperazione penale, pre-requisito che agisce come filtro rigoroso per evitare abusi o l’uso dello strumento per reati minori: la disposizione in esame prescrive, infatti, che ai fini del giudizio di proporzionalità, siano tenuti in considerazione i diritti della persona ricercata e gli interessi delle vittime e siano considerati la gravità del fatto, la pena che verosimilmente potrebbe essere inflitta e la possibilità per lo Stato richiedente di adottare misure meno coercitive della consegna della persona ricercata, in particolare al fine di evitare periodi inutilmente lunghi di custodia cautelare.

Il principio di proporzionalità impone, di verificare, caso per caso, alla stregua delle precisazioni recate dalla sentenza Alchaster innanzi citata, l’effettiva adeguatezza e necessità della consegna (la cooperazione mediate il mandato di arresto deve essere necessaria, recita l’art. 597 cit.) evitando scompensi o automatismi lesivi dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e, quindi, dei diritti fondamentali della persona chiesta in consegna e, primariamente, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, previsti, rispettivamente, dagli artt. 8 CEDU, 7 e 24 del CDFUE, che costituiscono, nel descritto sistema multilivello, i referenti normativi, unitamente alle decisioni della Corte di giustizia, del giudice della consegna.

L’autorità giudiziaria italiana deve, pertanto, verificare, che la richiesta non comporti un sacrificio sproporzionato dei diritti dell’individuo o l’applicazione ingiustificata della custodia cautelare per reati minori o indagini generiche. A questo fine, deve effettuare una valutazione autonoma e può rifiutare di dare esecuzione a un mandato d’arresto se dispone, alla luce della situazione individuale della persona ricercata, di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati che dimostrino ragioni valide per ritenere che vi sia un rischio reale di violazione dei diritti fondamentali garantiti nel “sistema L’esigenza di un’efficace cooperazione giudiziaria – che, a termini del Considerando n. 23 dell’Accordo di partenariato costituisce il mezzo per il rafforzamento della sicurezza del Regno Unito e dell’Unione – non deve trascurare in alcun modo la centralità della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo tanto in linea con la decisione dei redattori dell’Accordo di inserire fra i motivi di rifiuto una clausola di carattere generale, relativa ai diritti umani, che risulta emblematica della rilevanza di tale tema nel disegno di questo strumento. 8.Si tratta, tuttavia, come prescrivono le condizioni alla base del principio di proporzionalità, di requisiti che devono essere valutati attraverso il bilanciamento dei diritti fondamentali della persona ricercata e degli interessi delle vittime e, fra questi, l’interesse all’accertamento dei fatti attraverso il processo che, nel sistema di common law, caratterizzato dalla garanzia del giusto processo, è tutelato come diritto alla partecipazione personale quale parte integrante del diritto a un equo processo e del diritto a organizzare una difesa effettiva (to be heard, art. 6, par. 3, Corte Edu, sentenza Colozza c. Italia, 1985).

Questa Corte ha già affermato che, anche a seguito dell’Accordo di partenariato, può essere data esecuzione in Italia ad un mandato di arresto emesso al fine di garantire la partecipazione personale del soggetto richiesto al processo davanti alle competenti Autorità del Regno Unito, consentendolo la norma processuale di cui alla Sezione 102 A, par. 2, del “Cri minai Procedure Act” (Sez. 6, n. 16798 del 28/04/2022, Rv. 283152).

Nel caso in esame non risulta che il ricorrente abbia rinunciato alla partecipazione del processo in Inghilterra, laddove la gravità del fatto e l’entità della pena irrogabile sono state ritenute nella sentenza impugnata fortemente evocative della necessità della partecipazione personale, che, in relazione ai procedimenti per fatti gravi, può essere assicurata dalla Corte inglese attraverso la emissione di un mandato di arresto finalizzato proprio per assicurare la partecipazione personale al processo.

L’uso dei collegamenti video per imputati, testimoni e giudici nel Regno Unito è, invece, primariamente disciplinato dalla Sezione 51 del Criminal Justice Act 2003 che permette alle corti di ordinare o autorizzare la partecipazione a distanza (Iive audio/video link) per garantire l’efficienza della giustizia e, quindi, sulla base di una valutazione del giudice che procede che deve trovare giustificazione in motivi di sicurezza o organizzativi di carattere impeditivo alla presenza personale dell’imputato.

Premesso che risulta generico e inappropriato il riferimento, nella sentenza impugnata alla necessità della comparizione personale dell’imputato “per presumibili esigenze investigative e di ricerca della prova”, va rilevato che neppure la difesa del ricorrente, pur contestando la gravosità della consegna, individuato altri mezzi coercitivi meno invasivi per la realizzazione della partecipazione al processo indicando il collegamento in videoconferenza come misura adeguata ma trascurando che, dovendo tale adempimento avere luogo con l’Italia, Paese di residenza del la previsione di tale forma di partecipazione dovrebbe trovare espressa previsione in una norma pattizia o, comunque, convenzionale: una previsione che non è rinvenibile nell’Accordo di partenariato o in altre fonti convenzionali comuni non essendo, evidentemente, per le ragioni spiegate al punto 4. che precede, rilevanti le disposizioni della Decisione quadro 2002/584 e ss. modo e quelle recate dall’art. 24 della Direttiva 2014/41/UE, in materia di ordine europeo di indagine.

Risulta, pertanto, generico il secondo motivo di ricorso nella parte in cui denuncia violazione di legge, in relazione al principio di proporzionalità di cui all’art. 597 dell’Accordo di partenariato, per non essere stata assicurata la presenza dell’imputato al processo attraverso il sistema di videoconferenza o con altra modalità coercitiva meno invasiva.

La gravità della misura custodiale applicata costituisce invece un profilo di merito che dovrà essere oggetto di specifica deduzione dinanzi al Giudice inglese.

9. Posta la necessità del ricorso alla consegna per lo svolgimento del processo le deduzioni difensive si rivelano generiche anche nella parte in cui denunciano la mancata valutazione dei diritti della persona ricercata (il diritto alla vita personale e familiare; il diritto alla genitorialità, il best interest del figlio minore) attraverso il riferimento agli artt. 8, CEDU, 7 e 24 CDFUE, 3 e 9 Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Non è seriamente contestabile che la consegna rompe l’unità della vita familiare di e interrompe la quotidianità dei rapporti con la moglie e il figlio minore, secondo gli effetti naturali della restrizione in carcere, effetti nel caso amplificati dalla consegna in uno Stato estero e, tuttavia, ritenuti dalla Corte di appello di Bologna, con motivazione non illogica, non sproporzionati perché collegati alla necessità dell’accertamento di un fatto grave attraverso il processo in Gran Bretagna.

Va ricordato, inoltre, ai fini del giudizio di proporzione, che l’ordinamento italiano non contiene una previsione di tutela del rapporto di genitorialità nella latitudine prospettata dal ricorso poiché l’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., ai fini dell’applicazione della custodia cautelare in carcere, prevede una misura di tutela a favore della donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero del padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole: una condizione che neppure la moglie della persona chiesta in consegna ha dedotto descrivendo non la sua impossibilità, per malattia o altro impedimento, ad occuparsi della cura del minore ma una normale dinamica relazionale del figlio – un bambino di sesso maschile – con il genitore.

La tesi sviluppata con il ricorso è, dunque, priva di una base normativa di riferimento in tema di tutela della genitorialità e dell’interesse del minore, intesi come diritti fondamentali che verrebbero compromessi dalla forzata separazione conseguente alla detenzione del padre all’estero e che, pertanto, in applicazione principi recati dagli artt. dell’Accordo partenariato giustificherebbero il diniego dell’estradizione.

Il ricorso valorizza la giurisprudenza, interna e sovranazionale, formatasi con specifico riferimento alla diversa ipotesi della detenzione di madri di prole in età infantile, evocando, altresì, le disposizioni costituzionali e convenzionali poste a presidio dei legami familiari e dell’interesse superiore del bambino (artt. 2 e 29, Cost.; artt. 7, 24 e 33, CDFUE; artt. 3, 8 e 9, Convenzione ONU sui diritti dei minori del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, Il riferimento a tali ultime disposizioni, tuttavia, è improprio, in quanto – come precisato da questa Corte (Sez. 6, n. 14575 del 15/04/2026, X, non mass.), esse sono destinate ad operare nell’àmbito dei rapporti familiari e sociali che coinvolgono il minore e non anche per l’ipotesi in cui quelle relazioni vengano compromesse da provvedimenti autoritativi adottati nei confronti dei genitori per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica.

Di tanto, peraltro, ove mai necessario, si trae conferma dall’art. 9, par. 4, della citata Convenzione ONU, là dove si stabilisce che, se la separazione è il risultato di provvedimenti come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione di uno od entrambi i genitori, lo Stato è tenuto solamente ad informare il minore ed i familiari del luogo dove si trovano i genitori, sempre che ciò non comprometta il benessere del fanciullo e pregiudichi le persone interessate. Diversamente, infatti, non si potrebbe mai dar luogo all’estradizione di un genitore fin quando il figlio non raggiunga la maggiore età, con conseguente pregiudizio evidente ed ingiustificato di altre esigenze di primario rilievo, come quelle, appunto, di giustizia, repressione delle condotte criminali e sicurezza pubblica, peraltro con un chiaro squilibrio anche rispetto alla normativa interna del nostro Stato, che considera prevalente l’interesse del minore solo fino al compimento dei sei anni (art. 275, comma 4, cod. proc. pen.).

Va, infine, ricordato come la Corte di giustizia dell’Unione europea, decidendo sulla questione pregiudiziale sollevata da questa Corte (Sez. 6, n. 15143 del 19/04/2022), abbia stabilito che, anche nel caso della madre di prole in età infantile, la consegna possa essere rifiutata solamente qualora sussista un rischio concreto di violazioni dei diritti fondamentali, a causa di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato richiedente, nonché sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano detto rischio a causa di tali condizioni (sentenza 21 dicembre Un principio che, quantunque espresso in tema di mandato di arresto europeo, è già stato applicato nella sentenza 8851, già richiamata, e che deve valere per la consegna verso Stati non aderenti all’Unione, ma che non può comportare la estensione delle garanzie, procedimentali e di sostanza, al diverso caso del padre del minore, in cui sono prospettabili mere difficoltà logistiche nel mantenimento del rapporto con il figlio minore e non già carenze sistemiche o preclusioni, connesse alle modalità di esecuzione della restrizione in carcere, prospettabili per le madri sottoposte a custodia detentiva. 10.11 terzo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha ritenuto formalmente completo il mandato sulla sola base delle indicazioni delle pene massime previste per i reati per cui si procede e che, invece, ha omesso di acquisire informazioni ulteriori sulla pena concretamente prevedi bile, profili, questi, che incidono sulla portata del principio di proporzionalità che dovrebbe essere valutato non solo sul piano astratto – della pena massima applicabile – ma della pena in concreto irrogabile nonché della previsione della durata della custodia cautelare.

La sentenza impugnata, a tutela della posizione soggettiva della persona chiesta in consegna, onde evitare che per il più grave reato di cui al capo 1) non sia eseguita la pena della condanna a vita – obiettivamente sproporzionata se ragguagliata alla pena elevata, ma temporanea, prevista per il reato in esame nell’ordinamento italiano – ha subordinato la consegna ad una garanzia scritta ~I)/ ) ordine all’obbligo di restituzione – poiché Wajib, cittadino italiano, dovrebbe scontare la pena Italia – e, soprattutto, all’obbligo di revisione della pena o della misura inflitta su richiesta del Wajib o, al più tardi, dopo 20 anni nonché all’applicazione delle misure di clemenza alle quali il Wajib avrebbe diritto, in virtù della legge o della prassi dello Stato emittente.

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto della giurisprudenza di legittimità, in materia di estradizione per l’estero, secondo cui è ostativa alla consegna la condanna di pena cd. a vita e in relazione ad ordinamenti che non prevedono istituti che consentono la liberazione anticipata, sia pure sulla base di valutazioni discrezionali di varie autorità pubbliche (Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018, Yarrington, Rv. 272767) ovvero a pene di durata indeterminata (Sez. 6, n. 2037 del 05/12/2018, dep. 2019, Huang, Rv. 275424 – 02).

Nel caso in esame la previsione della revisione, anche a richiesta della persona consegnata, (secondo l’impegno, peraltro, già espressamente previsto nel mandato di arresto), costituisce misura ragionevole contrasta efficacemente, nella fase di esecuzione, la violazione dei principi di legalità e proporzionalità della pena – rilevanti ai sensi degli artt. 3 e 27 Costo e 3 CEDU – ai quali dà luogo la previsione della condanna a pena “a vita”.

La questione della possibile disparità di trattamento sanzionatorio previsto nel Paese che ha chiesto la consegna, rispetto all’ordinamento italiano, è ormai da tempo risolta dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che, con riferimento ad altri Paesi, ha escluso che costituisce circostanza ostativa alla consegna la mera possibilità di irrogazione di una pena detentiva temporanea di durata oltremodo lunga, in assenza dell’allegazione di un reale rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, contrari all’art. 3, CEDU, quando siano previsti istituti che, sia pure sulla base di valutazioni discrezionali di varie autorità pubbliche, consentono, finanche con riferimento alle ipotesi di detenzione a vita, la liberazione anticipata (ex multis tra molte: Sez. 2, n. 33881 del 15/07/2019, Sartini, Rv. 278677), sebbene eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente possano rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della giustizia in sede di decisione sulla richiesta di estradizione, ai sensi dell’art. 708 cod. proc. peno (Sez. 2, n. 33881 cit.). Né, in questa fase, è seriamente prospettabile, l’operatività di istituti di diritto penale sostanziale, applicabili sulla base di una valutazione discrezionale del giudice, tali da comportare la manifesta sproporzione e la inutilità della consegna. Premesso che anche nel diritto di common law sono previsti istituti che raggiungono lo scopo pratico della mitigazione della pena ( mitigation) sulla base di fattori tipizzati nelle linee guida del Sentencing Council for England and Wales o che derivano dai precedenti della Court of Appeal (fra i quali rilevano, l’assenz~ di condanne precedenti, la buona condotta passata, il ruolo nella commissione del reato e condizioni di vulnerabilità personale ma anche la responsabilità di cura per familiari a carico, il genuino pentimento e la collaborazione fornita all’autorità giudiziaria), lo stadio del procedimento non consente di rilevare la sussistenza di circostanze che renderebbero inutile la consegna, nella prospettiva di una condanna mite.

Va, infine, dato atto che nel mandato di arresto il Crown Prosecution Service ha già anticipato che si opporrà alla concessione della libertà su cauzione e presenterà ricorso contro un’eventuale decisione di concederla per il rischio di fuga del consegnando (cittadino pakistano residente in [omissis] e privo di legami con la comunità del Regno Unito e accusato di un grave reato, punito con la reclusione a vita), ma, per completezza, va ricordato che il sistema britannico – regolato dal Prosecution of Offences Act 1985, a base del mandato, prevede i limiti di custodia (mesi sei) anche per i reati gravi – quali per cui si procede – perseguibili dinanzi alla Crown Court. 11.11 quarto motivo di ricorso, che denuncia erronea applicazione della legge penale in conseguenza della mancata acquisizione di informazioni individualizzate sulle condizioni di detenzione nel Regno Unito è generico e infondato. Va ricordato che l’art. 524 Accordo di partenariato – inserito nella Parte Terza dedicata alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – e intitolato “Protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali” prescrive che «1. La cooperazione prevista nella presente parte si fonda sul rispetto di lunga data delle parti e degli Stati membri per la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, anche quali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione europea per la salvaguardia diritti dell’uomo delle libertà fondamentali, nonché sull’importanza di dare effetto ai diritti e alle libertà di tale Convenzione a livello interno. 2. Nulla nella presente parte modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti, in particolare, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e, nel caso dell’Unione e dei suoi Stati membri, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

Per quanto rileva in questa Sede, inoltre, l’art. 604, lett. c), Accordo cito prevede che se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d’arresto.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere, in tema di estradizione per l’estero, che ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., il Giudice di appello deve valutare se sussiste un generale rischio di trattamento disumano o degradante nel Paese richiedente, utilizzando, a tal fine, elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati in merito alle condizioni di detenzione e alla presenza di carenze sia sistemiche, o comunque generalizzate, sia limitate ad alcuni gruppi di persone o a determinati centri di detenzione (Sez. 6, n. 18044 del 30/03/2022, Akritidis, Rv. 01; Sez. 6, n. 28822 del 28/06/2016, Diuligher, Rv. 268109 – 01; Sez. 6, n. 8673 del 4/12/2018, dep. 2019, Klos, n.m.).

A tal fine devono costituire oggetto di motivato apprezzamento da parte della Corte distrettuale tutte le risultanze offerte da fonti conoscitive qualificate, come le decisioni giudiziarie internazionali, e in particolare quelle della Corte EDU, le decisioni giudiziarie dello Stato membro richiedente, nonché le decisioni, le relazioni e gli altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa, ovvero da quelli appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.

Una volta accertata la sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, in conseguenza delle condizioni generali di detenzione nello Stato richiedente, l’Autorità giudiziaria di esecuzione, anche attraverso il ricorso allo strumento della richiesta di informazioni complementari a norma dell’art. 13 della Convenzione europea di estradizione del 1957, dovrà svolgere un’indagine mirata, volta cioè a stabilire se, nel caso concreto, l’interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, a un trattamento inumano o degradante. Si è inoltre precisato che, in tema di estradizione per l’estero, in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, è onere della Corte di appello, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa prevista dall’art. 698, comma 1, cod. proc. pen., richiedere informazioni integrative, tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l’estradando, ai sensi dell’art. 13 della Convenzione europea di estradizione, anche in mancanza di allegazioni difensive al riguardo (Sez. 6, n. 44015 del 16/11/2022, Prinzhausen, Rv. 284002- 01; Sez. 6, n. 22818 del 23/07/2020, Balcan, Rv. 279567 – 01).

Alla luce di tali coordinate va rilevato che le conclusioni della Corte di appello di Bologna, non sono erronee né sul piano procedimentale, per la mancata acquisizione di notizie individualizzate sul luogo e modalità di detenzione – e che in effetti non sono state indicate dall’autorità che ha chiesto la consegna – né sul piano del merito della disposta consegna.

Si tratta di coordinate applicabili anche alla interpretazione dei limiti e delle condizioni dei poteri del giudice della consegna nella materia dell’Accordo. Non solo, sul piano astratto, la disposizione di cui all’art. 524 Accordo di partenariato, conferma l’impegno del Regno Unito al rispetto dello Stato di diritto e della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone – richiamando la Convenzione Edu che, come noto, all’art. 3 vieta i trattamenti inumani o degradanti – ma, soprattutto, in concreto, la difesa non ha allegato – in difetto di elementi di conoscenza che comprovino una situazione di inadeguatezza del sistema carcerario inglese, confermata da fonti ufficiali note al Giudice elementi specifici per dubitare delle condizioni di detenzione alle quali il Wajib sarà sottoposto limitandosi ad allegare, in lingua italiana, solo una risalente nota (del 2024) del Comitato Anti Tortura del Consiglio d’Europa e una nota del Capo Ispettore della carceri, del 6 settembre 2026.

Tali documenti descrivono, prima, generica condizione sovraffollamento e, la seconda, oltre alle condizioni di sovraffollamento, sviluppa una critica in risposta ai piani del Governo che prevedono l’aumento degli spazi carcerari e, soprattutto, il ricorso al rilascio dei detenuti condannati alla pena della reclusione in carenza di un supporto socio assistenziale che diminuisca il pericolo di recidiva.

Il resto della documentazione era in lingua inglese e non indicava, rispetto alla generica descrizione delle carenze degli istituti penitenziari, punti specifici dai quali sarebbero potuti emergere deficit e carenze strutturali implicanti, per la loro entità, il rischio di sottoposizione del detenuto a trattamenti inumani o degradanti. Le generiche deduzioni non imponevano il ricorso ad un accertamento mirato sulle specifiche condizioni di detenzione della persona consegnata che l’art. 604, lett. c), Accordo cito prescrive e che la Corte di merito sarebbe stata tenuta a porre in essere nel caso in cui fossero stati allegati fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata sollecitando, se del caso, prima di decidere se eseguire il mandato d’arresto, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna. 12.1 motivi di ricorso sub 5 e 6, che devono essere esaminati congiuntamente perché strettamente correlati nella individuazione dei presupposti costitutivi dei motivi di non esecuzione, sono complessivamente infondati.

L’art. 600 dell’Accordo sugli scambi commerciali e cooperazione tra Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna del 24 dicembre 2020, disciplina i motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto e, all’art. 601, intitolato altri motivi di non esecuzione del mandato di arresto, prevede che l’esecuzione del mandato di arresto può essere rifiutata nelle circostanze seguenti tra cui: lett. b) «se la persona ricercata è sottoposta a procedimento penale nello Stato di esecuzione per lo stesso fatto che motiva il mandato di arresto»; lett. g), «se il mandato d’arresto riguarda reati che i) la legge dello Stato di esecuzione considera commessi, in tutto o in parte, sul suo territorio o in un luogo assimilato» e, infine, lett. h) «in caso di violazione del principio del ne bis in idem diverso da quello di cui all’art. 600, lett. b) o alla lett. e) del presente paragrafo»;. Si tratta di motivi facoltativi di non esecuzione del mandato rimessi alla valutazione dell’autorità giudiziaria preposta a vagliare l’interesse dello Stato di esecuzione all’esercizio dell’azione penale nei confronti del soggetto destinatario del mandato di arresto e la ratio della norma è quella di salvaguardare l’interesse dello Stato di esecuzione ad esercitare la propria giurisdizione, in una logica di prevenzione di conflitti tra procedimenti paralleli e, in ultima analisi, a tutela del principio del ne bis in idem di cui all’art. 6 CEDUo La Corte di appello (pag. 3) ha da atto della pendenza dinanzi alla Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna di un procedimento penale a carico del ricorrente, iscritto il 23 settembre 2026, volto a verificare «eventuali nuovi episodi relativi alla commissione dei delitti p. e p. dagli artt. 416 cod. peno e 12, commi 1, 3 e 3-ter, d. Igs. n. 286 del 1998, posti in essere in epoca anteriore o successiva, rispetto a quelli oggetto del mandato della presente procedura». Ha ritenuto, inoltre, che non fosse giustificato il rifiuto per il fatto che le condotte criminose per cui si procede siano state, in parte, commesse nel territorio nazionale poiché, in presenza di reato transnazionale, l’ampiezza delle indagini condotte nel Regno Unito e l’avanzato stato del procedimento, davano conto che lo Stato richiedente si trovasse nella posizione più adeguata a garantire la buona amministrazione della giustizia penale.

A questo fine ha richiamato un precedente di legittimità, secondo cui in tema di mandato di arresto europeo, la commissione del reato, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato di esecuzione non legittima “ex se” il rifiuto della consegna ai sensi dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge 22 aprile 2005, n. 69, dovendo il giudice destinatario della richiesta valutare, in concreto, quale, tra l’autorità giudiziaria emittente e quella di esecuzione, si trovi nella posizione più adeguata a garantire la buona amministrazione della giustizia penale in base ai criteri indicati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza 12 febbraio 2026, C- 712/25, Rastoshev, concernenti la natura e le caratteristiche del reato, la sua eventuale dimensione internazionale commissione nell’ambito un’organizzazione internazionale, il luogo in cui si trovano le vittime, la disponibilità e la prossimità degli elementi di prova e dei testimoni e lo stato di avanzamento del procedimento penale nello Stato emittente e, se del caso, in quello di esecuzione (Sez. 6, n. 22878 del 18/06/2026, Iodice, Rv. 290251 – 02). Il ricorrente ha contestato la legittimità delle conclusioni della Corte di appello sostenendo che il fatto per cui si procede in Italia è il medesimo oggetto del mandato del 3 settembre 2026 e che si è in presenza di reato transnazionale. Ha affermato che la Corte di appello ha compiuto una lettura parziale dei fatti e ha omesso un effettivo confronto con gli ulteriori elementi, risultanti dagli atti e richiamati dalla difesa, rilevanti sia ai fini della sussistenza del medesimo fatto, violando, così, il divieto di bis in idem, garantito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, sia ai fini della esistenza di un gruppo associato operante a livello transnazionale – anche in Italia, a -, al quale partecipava, con un ruolo organizzativo, lo Secondo la prospettazione difensiva, la Corte di appello ha trascurato aspetti decisivi per verificare la sussistenza del reato transnazionale commesso anche in Italia quali il luogo di realizzazione delle specifiche condotte attribuite a proprietario dell’agenzia bolognese e residente a si tratterebbe di circostanze – quali la localizzazione delle fonti di prova a luogo di esercizio dell’agenzia di viaggi; la pendenza del procedimento iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna – funzionali all’adeguato e concreto perseguimento in Italia del reato associativo. 12.l.Premesso che la Procura della Repubblica di Bologna era stata investita, contemporaneamente alla esecuzione della richiesta di mandato di arresto, di una richiesta di assistenza giudiziaria per la perquisizione e sequestro dei beni richiesti e alla quale si era dato corso con l’esecuzione che portava al sequestro degli apparecchi cellulari in uso allo rileva il Collegio che dal tenore della comunicazione del 1 ottobre 2026, richiamata nella sentenza impugnata, risulta che pressoché in contemporanea alla esecuzione degli atti richiesti in sede di assistenza, la Procura della Repubblica aveva disposto la iscrizione di un autonomo procedimento penale per i reati di cui agli artt. 416 cod. peno e 12, commi 1, 3 e 3-ter, d. Igs. 286 del 1998, procedimento volto “a censire eventuali nuovi episodi finalizzati a procurare illegalmente l’ingresso e la permanenza di cittadini stranieri nel territorio dello Stato, avvenuti in data anteriore all’attività di indagine condotta dagli inglesi ovvero potenziali nuovi episodi successivi a quelli censiti nell’ambito della richiesta A.G.l. in argomento”.

Una precisazione che, per come formulata, appare relativa non solo a fatti anteriori e successivi, dal punto di vista temporale e cronologico, ai reati oggetto del mandato di arresto del 3 settembre 2026, bensì a fatti-reato del tutto indipendenti da quelli per i quali si procede in Inghilterra poiché l’indagine è volta all’accertamento reati ulteriori favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in Italia e del reato associativo a ciò finalizzato. Nel ricorso è stato evidenziato che in tema di mandato di arresto europeo, ai fini della configurabilità del motivo ostativo del divieto del “ne bis in idem” (già previsto dall’art. 18, lett. m), della I. n. 69 del 2005), si era affermato che occorre avere riguardo al criterio della identità dei fatti materiali oggetto dei relativi procedimenti, escludendo ogni lettura formalistica relativa all’identità della qualificazione giuridica (CGUE, Grande Sezione, 16 novembre 2010, Mantello, C- 261/09), con la conseguenza che la iscrizione del procedimento a carico dello configurava proprio la prospettazione dell’esercizio dell’azione penale per i medesimi fatti poiché veniva valorizzato l’intero contesto storico, soggettivo e finalistico delle condotte contestate, al di là dell’apparente perimetrazione cronologica delle condotte.

L’inquadramento difensivo è, in via generale, corretto ma si innesta su una lettura riduttiva della nota della Procura della Repubblica – riducendone la portata ai segmenti anteriori della condotta integrante il reato associativo – e trascurando che la conseguenza della perimetrazione temporale dei fatti acquista una innegabile rilevanza proprio ai fini della insussistenza della identità del fatto materiale poiché, nei reati di immigrazione clandestina, oggetto della iscrizione della Procura della Repubblica di Bologna, la diversa identità delle persone oggetto del traffico costituisce inequivoco indizio della diversità del fatto materiale. La diversità delle persone offese dei reati in materia di immigrazione clandestina rompe, infatti, l’identità del fatto storico-naturalistico e modifica l’oggettività materiale e naturalistica dell’evento con la conseguenza che le condotte illecite, ancorché realizzate con modalità seriali, non integrano un idem factum ma fatti diversi.

Il che si riflette anche sulla configurabilità del reato associativo commesso in Italia, per il quale procede la Procura della Repubblica di Bologna e, che, in quanto finalizzato al favorire l’ingresso clandestino in Italia, non presenta alcuna interferenza, sul piano storico-fattuale, con l’organizzazione finalizzata all’ingresso di cittadini stranieri in Inghilterra, attraverso Paesi terzi, fra i quali l’Italia, Paese in cui sarebbero state svolte condotte propedeutiche all’ingresso illegale, quali la fissazione dei voli, attraverso l’agenzia operante in Da tanto consegue la infondatezza del motivo di ricorso n. 6, sulla sussistenza del motivo di non esecuzione del mandato in relazione alla lett. b) dell’art. 601 dell’Accordo, poiché la persona ricercata non è sottoposta a procedimento penale in Italia per lo stesso fatto oggetto del mandato di arresto del 3 settembre 2026.

12.2. Le precisazioni svolte rilevano anche ai fini della verifica della sussistenza del motivo di rifiuto derivante dalla natura transnazionale del reato associativo per cui si procede con il più volte richiamato mandato del 3 settembre 2026, che rinvia ad una mera e generica attività di “copertura” delle operazioni di ingresso illegale svolta dall’agenzia di cui il ricorrente è comproprietario in Sologna coinvolta nella prenotazione di voli dai luoghi di provenienza dei migranti – e che descrive un’attività di “tratta” di migranti, realizzate tra Paesi terzi, diversi dall’Italia, secondo modalità vedono predisposizione della falsa documentazione relativa alla identità dei soggetti avviene nel Paese di partenza dei migranti; la loro collocazione e arrivo a successivo smistamento a nell’Irlanda del Nord, e attraversamento della frontiera per l’ingresso in Inghilterra nella Common Travel Area, segmenti, questi, che registrano il fattivo attivismo dello che incarica i tassisti degli accompagnamenti, pagando i viaggi tramite operazioni bancarie della Ritiene il Collegio, mutuando le coordinate del potere dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione da quelle in materia di mandato di arresto europeo, che il motivo facoltativo di rifiuto di cui all’art. 601, lett. i), Accordo partenariato presuppone la sussistenza di un conflitto attuale e concreto tra giurisdizioni, non essendo sufficiente una mera interferenza potenziale, quale quella derivante dalla mera allegazione della pendenza di un procedimento interno che, ex se, non basta a giustificare il rifiuto ove non sia accompagnata da elementi idonei a dimostrare la concreta volontà dell’autorità nazionale di esercitare la propria potestà punitiva sul medesimo fatto oggetto del mandato.

Dalla formulazione dell’art. 601 dell’Accordo (l’esecuzione può essere rifiutata) discende che si è inteso prevedere la facoltatività del rifiuto dell’esecuzione in capo all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, onde consentire che la persona oggetto di un mandato d’arresto, perseguibile sia dall’autorità giudiziaria emittente sia dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, possa essere perseguita dall’autorità giudiziaria che si trova nella posizione più adeguata dal punto di vista della buona amministrazione della giustizia penale e che l’autorità dello Stato di esecuzione deve, a tal fine, disporre di un margine di discrezionalità che le consenta di esaminare tutte le circostanze rilevanti del caso concreto, al fine di determinare, sulla base di elementi oggettivi, quale tra le autorità giudiziarie, emittente o di esecuzione, si trovi nella posizione più adeguata per garantire la buona amministrazione della giustizia penale e, di conseguenza, per preservare il legittimo interesse degli Stati membri dell’Accordo di partenariato alla prevenzione della criminalità.

Ciò vale, a maggior ragione, quando i reati oggetto del mandato d’arresto si inseriscono nell’ambito di un’organizzazione criminale internazionale complessa, cosicché essi hanno potuto essere commessi, in parte, e produrre i loro effetti, nel territorio di diversi Stati dell’Accordo.

Il logico corollario di tale percorso argomentativo deve pertanto rinvenirsi nella insufficienza della soluzione ermeneutica che ritiene sussistente il motivo di rifiuto in presenza della sola circostanza che il reato oggetto del mandato di arresto sia stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio dello Stato membro di esecuzione e che a tal fine, l’autorità dello Stato di esecuzione tenere conto delle circostanze del caso concreto, quali, in particolare: a) la natura e le caratteristiche del reato, la sua eventuale dimensione internazionale e la sua commissione nell’ambito di una organizzazione internazionale; b) il luogo ove si trovano le vittime; c) la disponibilità e la prossimità degli elementi di prova e dei testimoni;

d) lo stato di avanzamento del procedimento penale nello Stato emittente e, se del caso, nello Stato di esecuzione.

La Corte di appello di Bologna, facendo coerente applicazione di tali criteri, non irragionevolmente ha ritenuto sussistenti le ragioni che legittimavano la non apposizione del rifiuto valorizzando circostanze di fatto di cui il ricorso propone una lettura minus valente al cospetto dei dati, questi si generici, come l’operatività dell’agenzia di viaggi a e la concreta posizione dell’autorità giudiziaria rispetto ai fatti investigati, che legittimerebbero il rifiuto dell’esecuzione, tanto più che le precisazioni recate nella nota del 1 ottobre 2026 della Procura Distrettuale di Bologna, neppure giustificano la conclusione che si procede in Italia a carico di per reato associativo transnazionale.

B.AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va dato mandato alla cancelleria di eseguire le comunicazioni di cui all’art. 5 I. n. 69 del 2005.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma Così deciso il 22 ottobre 2026

DEPOSITATO IN’ CANCELLERIA

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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