Intercettazioni riqualificate e utilizzabilità del risultato captativo (Cass. pen. Sez. II n. 31674 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’utilizzabilità delle captazioni per un reato diverso, connesso con quello per cui fu concessa l’autorizzazione, è subordinata alla condizione che il nuovo reato rientri nei limiti di ammissibilità dell’art. 266 cod. proc. pen. Tale regola non si applica quando il fatto-reato originariamente autorizzato sia stato diversamente qualificato all’esito dell’analisi dei contenuti captati. In tal caso la riqualificazione è fisiologica e doverosa, e i risultati restano utilizzabili, poiché il controllo dei presupposti si compie al momento in cui il procedimento autorizzativo si perfeziona. L’inutilizzabilità opera solo se i presupposti per disporre il mezzo di ricerca della prova mancavano ab initio.

Il Fatto

Il Tribunale per il riesame delle misure personali di Napoli respingeva l’istanza proposta avverso l’ordinanza che aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari per i reati di associazione a delinquere finalizzata al commercio di fitofarmaci illegali e alla loro contraffazione, riconoscendo i gravi indizi e le esigenze cautelari. La misura veniva poi sostituita con l’obbligo di dimora.

Contro tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 266 e 271 cod. proc. pen.: le intercettazioni, autorizzate per reati che ne consentivano l’uso, avevano condotto a una riqualificazione della condotta in un reato sotto soglia edittale, con conseguente illegittimità della proroga e inutilizzabilità degli esiti. Si lamentavano altresì vizi di motivazione su esigenze cautelari e adeguatezza della misura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale dell’utilizzabilità delle captazioni quando la qualificazione giuridica della condotta muti rispetto a quella posta a base dell’autorizzazione. Richiamando la sentenza Sez. 6 n. 23148 del 20.01.2021, resa nel caso Bozzini, la Corte riafferma che, in caso di modifica della qualificazione in un reato sotto la soglia dell’art. 266 cod. proc. pen., l’inutilizzabilità opera solo se i presupposti per disporre il mezzo mancavano al momento del perfezionamento del procedimento autorizzativo.

I risultati della captazione restano invece utilizzabili quando l’autorità giudiziaria compia, all’esito dell’analisi dei contenuti, una riqualificazione fisiologica e doverosa. La Corte valorizza l’esigenza di contemperamento tra la necessità di non disperdere i risultati di una captazione legittimamente autorizzata e quella di evitare abusi, configurabili solo quando il ricorso a una fattispecie autorizzabile sia pretestuoso.

Il discrimine è netto. Se la divergenza tra fatto-reato richiesto ed esito investigativo emerge già al momento della richiesta, il giudice non deve autorizzare le intercettazioni in difetto di rigorosa conformità. Se invece la modifica dell’addebito deriva da motivi sopravvenuti e fisiologici, legati alla naturale evoluzione del procedimento, la fattispecie non è patologica e rileva solo che, al momento in cui la captazione fu disposta, i presupposti di legge sussistessero.

Tale tracciato è esteso dalla Corte alla questione dell’autorizzazione concessa per il reato di cui all’art. 416, comma 1, cod. pen., poi qualificato ai sensi del comma 2. Richiamando Sez. 5 n. 784 del 15.02.2000, si afferma che non rileva l’omessa precisazione, nel decreto autorizzativo, del ruolo associativo dei sottoposti a indagine. Nella fase iniziale la contestazione ha carattere indistinto e ricomprende l’ipotesi più grave, superata proprio all’esito delle intercettazioni.

Applicando tali principi, sono pertanto utilizzabili i risultati delle captazioni inizialmente autorizzate per i reati di cui agli artt. 515 e 416, comma 1, cod. pen. per le condotte fisiologicamente riqualificate in quelle di cui agli artt. 441 e 416, comma 2, cod. pen. Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato, avendo il Tribunale specificato il concreto pericolo di reiterazione in riferimento alla posizione del ricorrente. Il terzo e il quarto motivo sono privi di attuale interesse, essendo la misura sostituita con l’obbligo di dimora.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *