Estinzione della pena e preclusione del giudicato esecutivo (Cass. pen. Sez. 1 n. 16200 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l’art. 172 cod. pen. individua il dies a quo nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile. Qualora l’imputato sia stato rimesso in termini per impugnare, la precedente irrevocabilità è caducata ex tunc e il termine di estinzione inizia a decorrere solo dalla data in cui la sentenza diviene nuovamente irrevocabile, a prescindere dalla mancata coltivazione dell’impugnazione. Il giudice dell’esecuzione non può dichiarare la prescrizione del reato maturata nella fase di cognizione, ma è vincolato all’accertamento del giudice della cognizione. I provvedimenti del giudice dell’esecuzione, divenuti formalmente irrevocabili, non precludono in termini assoluti una nuova decisione sul medesimo oggetto: la preclusione del giudicato esecutivo opera rebus sic stantibus e copre solo le questioni dedotte ed effettivamente decise, non quelle meramente deducibili.
Il Fatto
Il Tribunale di Asti, adito in sede di esecuzione, aveva sospeso l’ordine di esecuzione emesso per la pena di anni dieci di reclusione, inflitta per i reati di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. e 4 l. n. 110/1975. Il giudice dell’esecuzione riteneva la pena estinta per decorso del tempo, valorizzando la prima irrevocabilità della sentenza, risalente al 1° luglio 1998, e una successiva ordinanza del 6 aprile 2022 che aveva già dichiarato l’estinzione della pena sulla base di tale presupposto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero, ravvisando l’errore commesso dal giudice dell’esecuzione nell’individuazione del dies a quo del termine di cui all’art. 172 cod. pen.. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 4460 del 1994, secondo cui il termine decorre dal momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e ha precisato che, in caso di restituzione nel termine per impugnare, la precedente irrevocabilità viene meno e il termine riprende a decorrere solo dalla nuova irrevocabilità, intervenuta nella specie il 29 giugno 2018. Irrilevante è la mancata presentazione dell’impugnazione da parte del condannato dopo la rimessione nel termine.
Quanto alla dedotta prescrizione del reato maturata prima della restituzione nel termine, la Corte ha ritenuto l’argomento inconferente, richiamando il principio per cui il giudice dell’esecuzione non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata nel corso del giudizio di cognizione, essendo tale potere riservato al giudice di merito.
La Corte ha poi affrontato la questione dell’efficacia preclusiva della precedente ordinanza del 6 aprile 2022. Ha chiarito che un provvedimento del giudice dell’esecuzione, divenuto irrevocabile, preclude una nuova decisione sullo stesso oggetto, ma tale preclusione è debole, operando rebus sic stantibus. Essa copre solo le questioni dedotte ed effettivamente decise, non quelle proponibili ma non esaminate nella decisione antecedente; nel caso di specie, il giudice del rinvio dovrà verificare se la questione della caducazione dell’irrevocabilità fosse stata dedotta nel precedente incidente di esecuzione.
La Corte ha infine enunciato i principi per il giudizio di rinvio: qualora la pena dichiarata estinta risulti ancora eseguibile, il giudice dovrà revocare espressamente la precedente ordinanza e non limitarsi a disporre la sospensione dell’ordine di esecuzione, provvedimento estraneo al sistema processuale in difetto dei presupposti di cui all’art. 656, comma quinto, cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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