Associazione per narcotraffico: prova e ruolo apicale nella compagine familiare (Cass. pen. Sez. I n. 31815 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al narcotraffico, la prova del vincolo permanente può essere desunta da facta concludentia, quali i contatti continui tra gli associati, i viaggi per i rifornimenti, le basi logistiche, la divisione dei compiti e l’uso di strumenti di comunicazione riservata. Il contenuto delle intercettazioni captate tra terzi, da cui emergano elementi di accusa, costituisce fonte probatoria diretta della colpevolezza, senza necessità di riscontri ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fermo l’obbligo del giudice di valutarlo secondo criteri di linearità logica. Non è sufficiente, per integrare il ruolo di organizzatore, che il soggetto gestisca il traffico di droga: occorre il coordinamento effettivo dell’attività degli associati, tale da assicurare la piena funzionalità dell’organismo criminale. La struttura familiare del sodalizio non ne esclude la configurabilità, sommandosi il vincolo parentale a quello associativo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 20 febbraio 2024, aveva parzialmente riformato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, resa all’esito di un ampio procedimento coinvolgente numerosi imputati e tre distinti filoni investigativi, tra cui quello relativo a un’associazione finalizzata al narcotraffico facente capo a un gruppo a prevalente matrice familiare.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Torino e numerosi imputati, deducendo motivi di violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’utilizzabilità delle intercettazioni acquisite tramite ordine investigativo europeo, alla configurabilità del reato associativo, alla prova della partecipazione, all’attribuzione della qualifica apicale e delle aggravanti, nonché al trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalle questioni comuni. Sull’utilizzabilità delle conversazioni captate attraverso piattaforme criptate e acquisite via ordine europeo d’indagine, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 23755 e n. 23756 del 29.02.2024, che hanno ricondotto la trasmissione dei dati alla disciplina della circolazione delle prove tra procedimenti, escludendo l’obbligo di depositare i provvedimenti autorizzativi esteri. Le censure sono giudicate generiche, non essendo allegata alcuna concreta violazione dei diritti fondamentali né specifiche anomalie tecniche.

Sul reato associativo, i giudici di merito hanno indicato gli elementi della cassa comune, della capacità di reclutamento e stoccaggio, dell’uso di criptofonini e di base logistica. La Corte conferma il principio per cui l’elemento differenziale rispetto al concorso di persone risiede nell’elemento organizzativo, non riducibile a un semplice accordo. Né la matrice prevalentemente familiare esclude il sodalizio, poiché i rapporti parentali ne accrescono la pericolosità.

Rigettate le censure su aggravante del numero degli associati e sulla natura armata, la Corte accoglie invece il motivo di un ricorrente sulla prova della partecipazione. La sentenza di appello non ha dato conto degli elementi da cui inferire che i rapporti di acquisto di stupefacente si inserissero in una prospettiva associativa, imponendosi un ragionamento controfattuale sulla destabilizzazione che l’interruzione delle forniture avrebbe prodotto sul sodalizio.

È parimenti fondato il motivo sulla qualifica apicale. I giudici di merito hanno riconosciuto a più soggetti il ruolo organizzativo e direttivo senza spiegare con specificità in quale modo costoro abbiano interagito tra loro. Il ruolo di organizzatore esige il coordinamento dell’attività degli associati e una continua assistenza per la durata del sodalizio, non la sola gestione del traffico.

Il ricorso del Procuratore generale è rigettato, non essendo censurabile l’interpretazione logica delle conversazioni operata dal giudice di merito; il quale, sul punto, ha anche richiamato il principio della c.d. droga parlata. La sentenza è annullata con rinvio, limitatamente ai ruoli apicali e alla posizione del ricorrente di cui si è detto, davanti ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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