Continuazione in executivis ammessa se sopravviene nuova condanna (Cass. pen. Sez. I n. 31816 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di incidente di esecuzione, la preclusione prevista dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che consente di dichiarare inammissibile l’istanza meramente ripropositiva di una richiesta già rigettata, opera come preclusione allo stato degli atti e non impedisce l’esame di fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. Il passaggio in giudicato di una ulteriore sentenza costituisce dato di novità dal quale può ricavarsi, in astratto, un elemento di valutazione dell’unicità del disegno criminoso tra il reato oggetto dell’ultima pronuncia e quelli già esaminati in sede esecutiva. È pertanto ammissibile la nuova richiesta di applicazione della continuazione che, rispetto alla precedente solo parzialmente accolta, investa una sopravvenuta condanna non devoluta in precedenza, quale possibile elemento unificante dei reati già giudicati.

Il Fatto

Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Padova, con ordinanza del 24 febbraio 2025, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze definitive, rideterminando la pena complessiva in anni uno, mesi dieci e giorni quindici di reclusione, oltre a 3.100 euro di multa. I reati riguardano le fattispecie di cui all’art. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, oltre a ricettazione.

Ricorre il Pubblico ministero presso il Tribunale di Padova, denunciando erronea applicazione della legge penale. Il giudice dell’esecuzione, già investito della medesima questione nel procedimento n. 275/2023 SIGE, aveva in precedenza negato la continuazione per alcuni dei reati e l’aveva riconosciuta solo tra altri. Dopo il passaggio in giudicato di una ulteriore sentenza, il condannato ha riproposto la richiesta anche per i reati già esclusi. Secondo il ricorrente, si tratterebbe di istanza identica a quella già respinta, con conseguente preclusione di ogni nuovo esame.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato infondato. La Corte muove dall’orientamento secondo cui la pronuncia di parziale rigetto della richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione rispetto ai reati per i quali il riconoscimento è stato già escluso (Sez. I n. 10320 del 2022; Sez. I n. 36337 del 2016).

Richiama poi l’orientamento consolidato (Sez. I n. 4761 del 2024; Sez. I n. 19358 del 2016) secondo cui, in tema di incidente di esecuzione, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. configura una preclusione allo stato degli atti. Essa non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione.

In questa prospettiva, la sopravvenienza del passaggio in giudicato di una ulteriore sentenza può essere intesa come dato di novità, dal quale ricavare in astratto elementi di valutazione dell’unicità del disegno criminoso tra il reato oggetto dell’ultima pronuncia e quelli già esaminati in sede esecutiva. La Corte considera ammissibile la nuova richiesta che, rispetto alla precedente solo parzialmente accolta, riguardi una ulteriore condanna sopravvenuta, prospettata come collante tra tutti i reati oggetto dell’istanza.

Nel caso concreto, la nuova istanza ha sottoposto all’esame del giudice un ulteriore reato oggetto di una sentenza non devoluta con la prima richiesta e, come tale, rimasto estraneo al perimetro della prima decisione. Il giudice dell’esecuzione ha quindi legittimamente valutato se la disciplina della continuazione fosse estendibile anche al nuovo reato, esaminando l’istanza.

Al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alle spese processuali, trattandosi di parte pubblica (Sez. Un. n. 3775 del 2018).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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