Permesso di necessità ancorato a esigenze affettivo-familiari (Cass. pen. Sez. I n. 31904 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso cd. di necessità, disciplinato dall’art. 30 Ord. pen., risponde esclusivamente alla soddisfazione di esigenze umanitarie e affettivo-familiari del condannato e non assolve alcuna funzione trattamentale. È pertanto illegittimo il provvedimento che concede tale permesso per consentire al detenuto di partecipare a un evento rientrante nel programma di trattamento, ma non riconducibile alla sua sfera familiare. A fronte di iniziative di carattere culturale o ricreativo, l’istituto applicabile è quello del permesso-premio ex art. 30-ter, comma 3, Ord. pen., alle condizioni e con i requisiti dalla legge stabiliti.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza, con provvedimento del 10.02.2025, aveva concesso a un detenuto il permesso di necessità per partecipare, all’esterno dell’istituto, a una rappresentazione teatrale promossa nell’ambito di un laboratorio coltivato in carcere. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo del Procuratore della Repubblica, condividendo la lettura estensiva della norma e richiamando l’obiettivo di integrazione tra comunità carceraria ed esterna, nonché l’assenza di ragioni di sicurezza, essendo prevista la presenza della Polizia penitenziaria per l’intera durata dello spettacolo.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e sostenendo che l’istituto del permesso di necessità non è volto a esigenze trattamentali o di recupero sociale, ma alla partecipazione a episodi di carattere grave ed eccezionale legati alla vita personale del condannato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla lettera dell’art. 30 Ord. pen., che individua due distinte categorie di presupposti: l’imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente e l’evento familiare di particolare gravità. Entrambe le ipotesi, pur nella loro diversa declinazione, risultano riconducibili all’ambito affettivo-familiare del condannato, autorizzato per ragioni umanitarie a lasciare il carcere.
Il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui è illegittimo il permesso di necessità finalizzato a consentire al detenuto di partecipare a un evento rientrante nel programma trattamentale e non riconducibile alla sfera familiare (Sez. I n. 38220 del 2019). La legge non affida a tale istituto alcun ruolo nel percorso trattamentale, ma risponde alla soddisfazione di esigenze umanitarie, consentendo al ristretto di partecipare a eventi significativi della sua vita affettivo-familiare che, diversamente, gli sarebbero preclusi per lo stato detentivo.
La Corte prende in esame anche le decisioni di più ampia apertura, che pure hanno ricondotto alla nozione di evento di particolare gravità situazioni progressive maturate nel tempo (Sez. I n. 56195 del 2018). Tali pronunce, tuttavia, restano ferme nel postulare che l’operatività dell’istituto sia ancorata alla soddisfazione di esigenze affettivo-familiari del ristretto: presupposto che non può essere pretermesso né stravolto, essendo destinato a diversa disciplina, alle condizioni stabilite dalla legge, il permesso-premio ex art. 30-ter, comma 3, Ord. pen.
Ne consegue la non conformità alla legge del provvedimento che ha rigettato il reclamo, così come di quello del Magistrato di sorveglianza che aveva autorizzato l’uscita per la partecipazione all’evento teatrale, pur se organizzato nell’ambito di un laboratorio interno all’istituto di pena. La Corte dispone pertanto l’annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti.
Nota della Redazione
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