Misure alternative, il giudizio prognostico va ancorato ai comportamenti attuali (Cass. pen. Sez. VII n. 31974 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione il giudice non può limitarsi al dato della natura e gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, che costituisce solo il punto di partenza dell’analisi della personalità del condannato. È invece necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dall’interessato, con esame dei comportamenti attuali, in una prospettiva di revisione critica del proprio vissuto. Solo l’accertamento congiunto dell’assenza di indicazioni negative e della presenza di elementi positivi consente un giudizio prognostico favorevole all’esito della prova e alla prevenzione del pericolo di recidiva. Il provvedimento che, su tali basi, esprima un giudizio negativo di reinserimento sociale non è censurabile nel merito in sede di legittimità.

Il Fatto

Un condannato in espiazione di pena aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di Brescia la concessione congiunta dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare. Il Tribunale ha respinto entrambe le richieste, esprimendo un giudizio prognostico negativo in ordine al suo reinserimento sociale.

Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre doglianze, lamentando carenze motivazionali del provvedimento e sollecitando un riesame nel merito della propria posizione. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il ricorso postula indimostrate carenze motivazionali e si risolve nella richiesta di un riesame nel merito della posizione del condannato, che il Tribunale di sorveglianza ha invece vagliato in conformità delle emergenze processuali. Le doglianze, inoltre, si sostanziano nella riproduzione di profili di censura già esaminati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili, senza una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Nel merito, il ricorso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata. Per valutare il comportamento di chi beneficia di una misura alternativa non si può prescindere dal vaglio dei suoi comportamenti, da effettuare tenendo conto del processo di revisione critica dell’istante, indispensabile per formulare il giudizio sul reinserimento sociale. Il Tribunale di sorveglianza si è espresso correttamente in termini negativi su tale punto.

Il Collegio richiama, in proposito, Sez. I n. 10586 del 08.02.2019 e Sez. I n. 33287 del 11.06.2013, che affidano al giudice di merito la valutazione complessiva della personalità criminale del condannato. Viene inoltre richiamato il principio di Sez. I n. 31420 del 05.05.2015: pur non potendosi prescindere dalla natura e gravità dei reati in espiazione, quali punto di partenza dell’analisi, è necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame dei comportamenti attuali, per accertare non solo l’assenza di indicazioni negative ma anche la presenza di elementi positivi idonei a fondare un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Su queste basi il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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