Rescissione del giudicato, il dies a quo decorre dalla conoscenza del provvedimento (Cass. pen. Sez. II n. 25326 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza non del contenuto della sentenza o degli atti su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità che lo ha emesso e della condanna inflitta. La novellazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. ad opera dell’art. 37, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, che ha sostituito la locuzione “sentenza” a quella “procedimento”, non muta tale criterio. L’omissione dell’avviso di cui all’art. 656, comma 3, cod. proc. pen. non è sanzionata a pena di nullità e costituisce mero onere informativo. Il comma 8-bis della stessa norma autorizza la rinnovazione della notifica, non dell’ordine di esecuzione, e riguarda la conoscenza dell’ordine di cui al comma 5, non della sentenza che ne costituisce l’oggetto.
Il Fatto
La Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per tardività l’istanza di rescissione del giudicato, ovvero di restituzione nel termine per impugnare, proposta nell’interesse del condannato in relazione a una sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che lo aveva condannato a pena detentiva e pecuniaria per tentata estorsione.
Il difensore ha proposto ricorso per Cassazione deducendo l’erronea individuazione del dies a quo. La Procura della Repubblica aveva emesso un primo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, privo degli avvisi sui rimedi esperibili, e successivamente, su sollecitazione della difesa, ne aveva emesso un secondo corredato degli avvertimenti. Da qui la tesi secondo cui il primo cumulo, sostituito, non poteva fungere da termine di decorrenza.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui il termine per la richiesta di rescissione decorre dalla conoscenza degli estremi del provvedimento, dell’autorità che lo ha emesso e della condanna, e non dal contenuto della sentenza o degli atti processuali. La sostituzione della locuzione “sentenza” a “procedimento”, operata dal d.lgs. n. 150/2022, non incide su tale criterio, come confermano i precedenti citati.
Nella specie è incontroverso che il primo provvedimento di esecuzione, comprensivo della condanna di cui si chiede la rescissione, è stato ritualmente notificato al condannato e al difensore ai sensi dell’art. 656, comma 3, cod. proc. pen. Il difensore deduce la mancanza dell’avviso circa la possibilità di chiedere la restituzione nel termine o la rescissione. La Corte osserva che tale riferimento è stato introdotto dal d.lgs. n. 31/2024, in vigore dal 4 aprile 2024, dunque in epoca successiva all’emissione del primo cumulo.
La rinnovazione del provvedimento, intervenuta a distanza di due anni su sollecitazione della difesa e sull’assunto di una insussistente manchevolezza, non conferisce fondamento alla tesi difensiva. La Corte esclude che l’avviso sia posto a presidio della conoscenza effettiva della sentenza da rescindere e che il primo cumulo sia divenuto inidoneo a costituire il dies a quo.
Sul piano sistematico, l’omissione dell’avviso non è sanzionata a pena di nullità e costituisce, al pari di quello sull’accesso alla giustizia riparativa, espressione di un mero onere informativo che non incide sulla validità dell’atto. Quanto all’art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., la norma autorizza la rinnovazione della notifica e non dell’ordine di esecuzione, riferendosi alla conoscenza dell’ordine di cui al comma 5 e non della sentenza che ne costituisce l’oggetto. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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