Ricorso in Cassazione articolato solo su fatto è inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 32114 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per totale reiterazione di doglianze già esaminate in appello, il ricorso per cassazione che si articoli esclusivamente in fatto al fine di introdurre una lettura alternativa del merito probatorio. Restano estranei ai poteri della Corte di Cassazione la rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. La valutazione della Corte territoriale è censurabile, in sede di legittimità, solo ove la motivazione presenti manifesta illogicità o contraddittorietà, ovvero risulti violato un precetto di legge.
Il Fatto
Due ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli aveva confermato l’affermazione di responsabilità per una condotta di reato tentato, incentrata su una minaccia con pistola e sui successivi accertamenti compiuti dagli agenti operanti.
La questione approda in sede di legittimità perché i ricorrenti hanno riproposto doglianze già svolte in appello, incentrate sulla ricostruzione dei fatti e sull’interpretazione del materiale probatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un rilievo di ordine processuale. I motivi sono inammissibili perché totalmente reiterativi delle medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello, che la Corte territoriale ha affrontato in termini precisi e concludenti.
Il percorso argomentativo poggia su un consolidato orientamento di legittimità, richiamato a sostegno della declaratoria di inammissibilità: Sez. 2 n. 27816 del 22.03.2019; Sez. 3 n. 44882 del 18.07.2014; Sez. 3 n. 18521 dell’11.01.2018; Sez. 5 n. 15041 del 24.10.2018; Sez. 4 n. 1219 del 14.09.2017; Sez. 5 n. 48050 del 02.07.2019.
Da tali precedenti la Corte trae il principio per cui i motivi articolati in fatto, diretti a proporre una lettura alternativa del merito, si collocano al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. Non spetta alla Cassazione rileggere gli elementi probatori posti a fondamento della decisione, né adottare autonomamente nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Superato lo scrutinio di ammissibilità, la Corte esamina la motivazione dell’appello e la ritiene esente da manifesta illogicità o contraddittorietà, in assenza di qualsiasi violazione di legge. La Corte territoriale ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, valorizzando in particolare la particolare incisività della condotta posta in essere, l’univoca portata della stessa e la rilevanza dei successivi accertamenti che riscontravano quanto direttamente osservato dagli agenti operanti. La ricostruzione degli atti, secondo il Collegio, è univoca nel senso di ritenere integrata la condotta tentata oggetto di imputazione.
I ricorsi vengono dunque dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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