Inammissibile il ricorso reiterativo che non si confronta con la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 32116 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione i cui motivi non si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitino a riproporre le doglianze già prospettate con il gravame, è inammissibile per totale reiteratività. Non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione. La possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa dall’inammissibilità del ricorso e dalla conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale. Resta infine riservata al giudice di merito la graduazione della pena, censurabile in cassazione solo ove frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 06.12.2024, aveva confermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., escludendo la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: vizio di motivazione sulla responsabilità, mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, intervenuta prescrizione del reato ed eccessività della pena.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato separatamente i quattro motivi, pervenendo alla loro declaratoria di inammissibilità. Il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., è stato ritenuto totalmente reiterativo, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale aveva valorizzato la complessiva condotta, gli artifici e i raggiri, la diretta riferibilità della condotta al ricorrente e la confluenza della somma di denaro su carta prepagata a lui intestata e mai restituita.

Analogamente inammissibile è stato giudicato il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La Corte d’appello, con argomentazioni logiche e non censurabili in sede di legittimità, aveva escluso all’evidenza la ricorrenza degli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta, del valore significativo del danno subito dalla persona offesa e della recidiva contestata e ritenuta. La Cassazione ha ribadito che non è censurabile la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa.

Quanto al terzo motivo, concernente l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell’inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale. Il motivo è stato inoltre ritenuto generico, in considerazione del richiamo esplicito della Corte territoriale alla recidiva, non solo contestata ma anche ritenuta in sentenza.

Il quarto motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato parimenti dichiarato reiterativo per difetto di confronto con la motivazione. La Corte ha ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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