Rifiuto di accertamenti per stupefacenti e obbligo di sottoporsi ad analisi (Cass. pen. Sez. IV n. 32157 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dall’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992 è configurabile esclusivamente quando sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio. In tal caso l’invito a sottoporsi al prelievo di liquidi biologici presso struttura accreditata è legittimo e il netto rifiuto opposto dall’interessato integra la fattispecie. La valutazione degli elementi sintomatici è rimessa al giudice di merito e, se sorretta da motivazione logica e congrua, è insindacabile in sede di legittimità. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., formulata per la prima volta nel giudizio di cassazione, è inammissibile perché nuova.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato il conducente colpevole del reato di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari sul suo stato di alterazione psicofisica.
Avverso la sentenza di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e violazione dell’art. 187, comma 8, per non essere provato l’elemento oggettivo del reato e per non essere stato egli invitato agli accertamenti; vizio di motivazione sul diniego dell’art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione sugli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico, non confrontandosi adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, ritenuta logica, congrua e corretta in punto di diritto.
Sul primo motivo la Suprema Corte rileva come la sentenza impugnata abbia dato conto degli elementi di prova sulla responsabilità, evidenziando che l’istruttoria di primo grado aveva accertato sintomi tali da far sospettare l’assunzione di stupefacenti, quali arrossamento delle mucose nasali, mancanza di attenzione e occhi lucidi. Tali segni legittimavano l’invito a sottoporsi all’accertamento sanitario mediante prelievo di liquidi biologici presso struttura accreditata, invito al quale il conducente opponeva netto rifiuto.
La Corte territoriale ha quindi operato un buon governo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato in esame è configurabile quando sussista il ragionevole motivo di ritenere il conducente sotto l’effetto delle sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo delle analisi di laboratorio, come affermato da Sez. IV n. 24914 del 2019 e da Sez. IV n. 12197 del 2017.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la censura sul diniego delle attenuanti generiche è reputata del tutto generica. La Corte di appello ha adeguatamente argomentato il diniego valorizzando i precedenti penali, la volontaria sospensione del programma di messa alla prova e l’assenza di indici positivi valutabili.
Infine, l’invocazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è formulata per la prima volta in sede di legittimità ed è pertanto inammissibile. Alla declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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