Pericolosità qualificata rivalutata d’ufficio in appello e legittimazione del terzo (Cass. pen. Sez. I n. 3824 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il giudice d’appello non viola il principio devolutivo quando, acquisiti d’ufficio nuovi elementi probatori e assicurato il contraddittorio, rivaluta la pericolosità sociale del proposto, qualificandola anche come specifica o qualificata ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, purché motivi sulle ragioni di sintomaticità degli elementi sopravvenuti. È legittimo avvalersi di elementi indiziari o di prova tratti da procedimenti penali non ancora definiti con sentenza irrevocabile. La diversa qualificazione giuridica della pericolosità non configura reformatio in peius né violazione del principio di correlazione, se garantito un contraddittorio effettivo sulla perimetrazione temporale. Il terzo intestatario di beni confiscati è legittimato a rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità, non anche a contestare i presupposti applicativi della misura, deducibili solo dal proposto.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania applicava la confisca di prevenzione nei confronti del proposto, ritenendone la pericolosità generica ex art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, per la sproporzione tra i beni nella sua disponibilità e quella del nucleo familiare rispetto alla capacità reddituale.

La Corte d’appello, riformando parzialmente il decreto, acquisiva d’ufficio una sentenza di condanna di primo grado per reati concernenti gli artt. 73 e 74 TU Stup., commessi fino al 2008, e rivalutava la pericolosità, qualificandola come specifica per il periodo 2008-2009. Il proposto e i terzi interessati ricorrevano per cassazione, deducendo la violazione del principio devolutivo dell’appello e la reformatio in peius.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il motivo di ricorso proposto dai terzi interessati, affermando che, in caso di confisca di beni ritenuti fittiziamente intestati al terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni, non essendo legittimato a contestare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, come la pericolosità del proposto, che può essere dedotta solo da quest’ultimo.

Nel merito, la Corte ha ritenuto che il giudice d’appello possa valutare elementi nuovi e sopravvenuti per applicare una misura più grave, come affermato dalle Sezioni Unite Galdieri, a condizione che dia conto in motivazione delle ragioni per cui tali elementi siano sintomatici dell’attuale pericolosità. In tale prospettiva, è legittimo utilizzare prove e indizi provenienti da procedimenti penali non ancora conclusi, come stabilito da Sez. I, n. 6636/2016.

La Corte ha escluso la violazione del principio di correlazione e del contraddittorio, osservando che la rivalutazione della pericolosità in senso qualificato è avvenuta nel rispetto del contraddittorio, essendo stata rimessa la causa sul ruolo dopo l’acquisizione della sentenza. Ha inoltre precisato che l’ablazione è stata confermata per un periodo più limitato (2008-2009) rispetto a quello originario e per un numero inferiore di beni, escludendo ogni effetto peggiorativo.

I ricorsi sono stati, pertanto, rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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