Concorso non anomalo per chi agevola il tentato omicidio (Cass. pen. Sez. 1 n. 3909 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità concorsuale per il reato più grave commesso da uno dei compartecipi è regolata dall’art. 110 cod. pen. e non dall’art. 116 cod. pen. quando il partecipe abbia fornito un contributo causale, di ordine materiale e psicologico, alla condotta dell’esecutore materiale, essendo consapevole della presenza di armi e della progressione dell’azione criminosa. L’apporto consistente nello stimolo all’azione e nel rafforzamento del senso di sicurezza dell’agente integra il concorso ordinario, poiché l’evento più grave non costituisce un titolo di reato diverso e non voluto, ma l’esito della condotta alla cui realizzazione il partecipe ha aderito con dolo diretto. In tema di attenuanti generiche, il giudizio del merito è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è contraddittoria e dà conto degli elementi preponderanti, oggettivi e soggettivi, considerati per la concessione o l’esclusione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena inflitta all’imputato per i reati di tentato omicidio pluriaggravato in concorso e di detenzione e porto illegale di armi, commessi in danno di una persona offesa. L’imputato era stato giudicato responsabile per essere sceso da un’autovettura insieme a un coimputato, uno dei quali armato di mazza da baseball, mentre un terzo complice esplodeva colpi di pistola contro la vittima.
Avverso la sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la mancata applicazione del concorso anomalo, non essendo prevedibile l’uccisione della vittima ad opera del correo, e l’erronea quantificazione della pena per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in ragione dell’incensuratezza e dell’atteggiamento collaborativo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, condividendo il percorso argomentativo della sentenza impugnata che aveva escluso la configurabilità del concorso anomalo. La responsabilità concorsuale dell’imputato è stata inquadrata nell’ambito dell’art. 110 cod. pen.: egli aveva fornito un contributo esecutivo scendendo dal veicolo e lasciando la vittima nelle mani di un complice armato di pistola, il quale aveva subito diretto un colpo d’arma da fuoco in modo potenzialmente letale.
La Corte ha precisato che l’imputato non rispondeva ai sensi dell’art. 116 cod. pen., né per un evento più grave da lui previsto o prevedibile, né sulla base di un dolo meramente eventuale. Egli rispondeva per avere apportato con dolo diretto un contributo causale alla condotta del complice, senza eliderne gli effetti pur avendo contezza della progressione omicida dell’azione. La consapevolezza della presenza di armi letali, desunta anche dall’uso dei guanti da parte dell’esecutore, escludeva che l’evento più grave potesse considerarsi non voluto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il giudizio sulle attenuanti generiche costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. La Corte di merito aveva negato il beneficio valorizzando indici oggettivi e soggettivi, quali la gravità della condotta e l’insensatezza dei motivi, con valutazione non illogica e quindi rispettosa dei parametri dell’art. 133 cod. pen.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa in favore della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione demandata al giudice di merito.
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Nota della Redazione
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