Confisca di prevenzione: contraddittorio e prova della provvista lecita (Cass. pen. Sez. VI n. 32845 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il procedimento applicativo è disciplinato dall’art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011, che rinvia all’art. 7 dello stesso decreto e, per quanto non espressamente previsto, all’art. 666 cod. proc. pen. L’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. impone l’assunzione della prova nel contraddittorio delle parti, ma non l’articolazione in due tempi della sequenza procedimentale: il giudice può riservarsi sulle richieste istruttorie e sul merito, sciogliendo la riserva e decidendo direttamente il merito, senza ulteriore interlocuzione, quando reputi superflua l’integrazione richiesta. In tema di confisca, l’onere di allegazione sulla legittima provenienza dei beni non è assolto con la mera indicazione di una provvista sufficiente a concludere il negozio di acquisto, dovendo indicarsi gli elementi fattuali dai quali dedurre che il bene non proviene da attività illecita.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, Sezione Misure di prevenzione, con decreto del 14 febbraio 2025, confermava il provvedimento del Tribunale della stessa città, depositato il 4 luglio 2024, con cui era stata disposta la confisca di un bene immobile e di quote societarie riferibili al proposto.

Il proposto e il terzo interessato proponevano ricorso per cassazione con atto unico, deducendo la violazione delle regole del contraddittorio nella fase di primo grado e la violazione dei presupposti sostanziali della confisca, per avere i giudici di merito disatteso le produzioni documentali e le richieste istruttorie volte a dimostrare la provenienza lecita del denaro impiegato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo sulla violazione del contraddittorio. Il procedimento di applicazione delle misure patrimoniali è regolato dall’art. 23 d.lgs. n. 159 del 2011, che opera un rinvio alle disposizioni dettate per le misure personali e, dunque, all’art. 7 dello stesso decreto. Tale norma richiama, per quanto non espressamente previsto, l’art. 666 cod. proc. pen., che prevede un iter destrutturato.

Da ciò deriva che non è necessario che il Tribunale definisca prima le questioni istruttorie e solo dopo, previa ulteriore audizione delle parti, il merito. L’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. richiede soltanto che l’assunzione della prova, ove disposta, avvenga nel contraddittorio delle parti. L’articolazione in due tempi non emerge dal dato normativo.

La Corte richiama Sez. 6 n. 40552 del 19/07/2017, Maggi, Rv. 271055, secondo cui il contraddittorio è consentito mediante l’esame degli atti, la piena conoscenza del loro contenuto e della loro valenza dimostrativa e la possibilità di formulare controdeduzioni. Nel caso di specie la difesa ha potuto conoscere tutti gli atti posti a fondamento della misura e chiedere integrazioni documentali. Non era dunque precluso al Tribunale riservarsi sulle richieste e sciogliere la riserva decidendo il merito.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. In tema di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, a norma dell’art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011, richiamato dall’art. 27 del medesimo decreto. Nel vizio rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (Sez. Un. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). La difesa ha invece dedotto mere carenze motivazionali.

La Corte di appello ha evidenziato l’assenza di retribuzioni e la percezione di redditi minimi e inidonei a coprire la provvista. La dichiarazione dei genitori, resa nel 2023 e postuma rispetto alle erogazioni cessate nel 2010, non è corroborata da riscontri sulla capacità economica dei donanti. La richiesta di audizione del legale è stata ritenuta generica ed esplorativa, non potendo la prova testimoniale surrogare la prova documentale di un’erogazione tracciabile. Trova così applicazione il principio di Sez. 6 n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388, secondo cui l’acquisto mediante mutuo non dimostra la legittima provenienza della provvista.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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