Rivelazione di segreto d’ufficio: segretezza su accertamenti fiscali imminenti (Cass. pen. Sez. VI n. 32936 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La segretezza rilevante nel delitto di rivelazione di segreto d’ufficio può riguardare non i dati in sé considerati, ma l’imminenza di accertamenti fiscali e il loro contenuto specifico. La comunicazione di tali notizie a un soggetto estraneo integra il reato anche quando le verifiche non siano state successivamente eseguite. L’offesa dell’art. 326, comma 1, cod. pen. è di pericolo concreto, ma pur sempre di pericolo: la valutazione va condotta ex ante, in termini di prognosi postuma, restando inconferente l’esito del controllo. Non integra la fattispecie la notizia generica di una verifica già compiuta e priva di riferimenti al suo contenuto.
Il Fatto
Il ricorrente, luogotenente della Guardia di finanza e comandante di sezione operativa, era stato assolto in primo grado dall’accusa di induzione indebita perché il fatto non sussiste, ed era stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto in relazione al reato di rivelazione di segreto d’ufficio, riqualificata la condotta originaria ai sensi dell’art. 326, comma 3, cod. pen. La Corte d’appello di Roma confermava la decisione.
L’imputato aveva informato un conoscente, direttore di filiale bancaria, dell’esistenza di controlli fiscali in corso su alcune attività economiche, tra cui quelle riferibili al padre di lui, precisando che il controllo verteva sulla mancata comunicazione del cambio della sede operativa. Avverso la sentenza di secondo grado il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’errata applicazione dell’art. 326, comma 1, cod. pen. e la violazione degli artt. 197, 197-bis e 210 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il secondo motivo, relativo alla mancata assunzione del teste quale testimone assistito. La valutazione dei giudici di merito è ritenuta ineccepibile: quando la persona fu sentita, era già intervenuta l’archiviazione della sua posizione, sicché la qualità di coimputato doveva escludersi al momento della deposizione. Il collegio ricorda che, per il concorso dell’estraneo nella rivelazione, occorre che questi abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale, elemento non provato.
Nel merito, la Corte respinge il fraintendimento su cui si fonda il ricorso. La segretezza non riguardava i dati inerenti alla partita IVA, di per sé accessibili, ma l’imminenza degli accertamenti fiscali e il loro contenuto. Quanto alla natura di pericolo concreto del reato, il collegio richiama Sez. U. n. 4694 del 27.10.2011 (Casani): la rivelazione è punibile in quanto suscettibile di produrre nocumento. Il pericolo si è inverato nella possibilità che il destinatario eludesse gli accertamenti, potendo beneficiare di informazioni specifiche e dettagliate.
La Corte esclude la pertinenza dei precedenti invocati dal ricorrente — Sez. VI n. 39312 del 01.07.2022 (Mango) e Sez. VI n. 19212 del 15.03.2013 (Nardoianni) — perché in quei casi la verifica era già stata compiuta e le informazioni non ne riguardavano il contenuto, mentre nella specie i controlli erano in corso e le notizie rivelate erano specifiche.
Il collegio precisa poi che il mancato accertamento di irregolarità fiscali è dato neutro: la valutazione sulla probabilità di danno va svolta ex ante, secondo una prognosi postuma. Le censure sulle visure estratte da diverse fonti di collegamento si risolvono in un diverso apprezzamento delle prove, inammissibile in sede di legittimità, e non integrano il travisamento probatorio nei ristretti limiti consentiti Sez. VI n. 10795 del 16.02.2021. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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